Abruzzo

ABRUZZO, SPIAGGE PER CANI PREVISTE PER LEGGE, BRAMBILLA: “GRAZIE A REGIONE ABRUZZO PER AVERE RACCOLTO MIE INDICAZIONI E FATTO REGALO AGLI ITALIANI”

“Finalmente una legge regionale che prevede l’accesso degli animali
domestici alle spiagge in tutti i comuni costieri. Un’altra battaglia
vinta e un
segno di concreta attenzione alle esigenze dei tantissimi italiani che
amano gli animali e vogliono quindi averli vicini anche in vacanza”. Lo
dice
l’ex ministro del Turismo, on. Michela Vittoria Brambilla, commentando il
testo approvato dal Consiglio regionale dell’Abruzzo e presentato questa
mattina a Pescara, che raccoglie le indicazioni e previsioni dell’On.
Brambilla. “Dopo aver profuso tanto impegno in questa battaglia per
rendere più
semplice la vita degli italiani e rendere l’accoglienza più inclusiva
nel nostro paese – afferma l’on. Brambilla – voglio ringraziare la
Regione,
Forza Italia e in particolare il consigliere Riccardo Chiavaroli, primo
firmatario della proposta, per aver dettato norme che consentiranno a
cittadini e visitatori di trascorrere serenamente le proprie vacanze, in
compagnia dei loro amici a quattro zampe, sulle splendide spiagge
abruzzesi:
un concreto passo avanti nella politica di Silvio Berlusconi per rispondere
alle necessità dei proprietari di animali”.

“La legge abruzzese – sottolinea la dirigente di Forza Italia, responsabile
del dipartimento per il sociale e la solidarietà – è il
coronamento di un percorso di sensibilizzazione iniziato da tempo. Durante
il mio mandato come ministro del Turismo, ho sottoscritto con
l’Associazione nazionale dei Comuni italiani un protocollo d’intesa per la
diffusione tra le amministrazioni locali di due ordinanze tipo: una per
il libero accesso degli animali in tutti i luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei pubblici esercizi e l’altra per l’individuazione di tratti
di spiaggia dov’è consentito l’accesso agli animali domestici. L’intesa è
stata poi rinnovata tra l’Anci e la nostra Federazione Italiana
Associazioni Diritti Animali e Ambiente ed ha effettivamente promosso
l’istituzione di spiagge “animal friendly” in molti dei Comuni costieri
italiani. Con la legge votata dal Consiglio regionale dell’Abruzzo si
realizza un salto di qualità nell’accoglienza turistica, che diventa più
moderna e orientata alle esigenze del mercato, soprattutto internazionale.
Mentre l’Emilia-Romagna, dopo tanti proclami, fatica ad attuare la legge
che vieta di detenere i cani alla catena, una Regione governata dal
centrodestra dà un segnale forte, e sicuramente gradito ai cittadini, sui
temi
della vivibilità del territorio, della lotta all’abbandono e al randagismo
e della buona convivenza con gli animali domestici. Grazie alla
concretezza del presidente Berlusconi. Invito quindi anche le altre regioni
italiane a volere seguire l’esempio virtuoso dell’Abruzzo”.

Entro il 30 marzo di ogni anno i Comuni abruzzesi dovranno individuare
almeno un tratto di spiaggia dove siano consentiti agli animali domestici
accesso e balneazione, secondo regole semplici e chiare che garantiscano la
sicurezza e il pieno rispetto di tutti. Nei siti della Regione dedicati al
turismo, gli utenti troveranno un elenco degli arenili dove cani e gatti
sono ammessi. A cura della Federazione Italiana Associazioni Diritti
Animali
e Ambiente, invece, si possono cercare sulla pagina www.vacanzea4zampe.info
gli indirizzi di alberghi, bed and breakfast, campeggi, bar, esercizi
pubblici e naturalmente spiagge che accolgono animali, con i relativi
servizi offerti.

Legge Regionale per facilitare l’ingresso di cani e gatti sulle spiagge

Approvata oggi in Consiglio regionale d’Abruzzo la legge “NORME PER L’ACCESSO ALLE SPIAGGE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE”, promossa da Riccardo CHIAVAROLI di Forza Italia (primo firmatario) e sottoscritta da  Maurizio ACERBO, Nicola ARGIRO’, Carlo COSTANTINI, Walter DI BASTIANO, Gianfranco GIULIANTE, Emilio NASUTI, Lucrezio PAOLINI, Antonio PROSPERO,  Marinella SCLOCCO, Nicoletta VERI’.

 

La legge, tra le prime in Italia sul tema, consentirà un più libero accesso di cani e gatti alle spiagge, al fine, da un lato, di agevolare i possessori di tali animali, con un incremento della attività turistica, e dall’altro di contrastare il ben noto e triste fenomeno dell’abbandono di animali domestici durante il periodo estivo, che, oltre ad essere una pratica incivile, è causa anche di molti incidenti.

Secondo le indicazioni di Chiavaroli e dei proponenti, con la nuova legge si garantisce l’accesso, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, a tali animali in tutte le spiagge d’Abruzzo – fatta salva la possibilità ai Comuni, ai titolari della concessione demaniale o ai gestori, di adottare misure limitative all’accesso degli animali alle stesse –  consentendolo invece agli animali in regola con le normative igienico sanitarie e coperti dalle vaccinazioni.

La legge inoltre impone, per maggiore sicurezza dei bagnanti, che i possessori di cani curino attentamente la sorveglianza e il benessere degli animali d’affezione che saranno portati in spiaggia e l’erogazione di sanzioni amministrative per chi non sarà in regola con le norme relative al controllo dell’identificazione e vaccinazione degli animali; viene inoltre consentita la sosta degli animali anche nel perimetro degli ombrelloni e, comunque, nelle immediate vicinanze del proprietario o detentore e viene sempre e comunque garantito il libero accesso dei cani guida per non vedenti.

Infine nella legge vengono altresì disciplinati altri aspetti quali: il rispetto delle norme igieniche, con l’obbligo per il proprietario o il detentore alla rimozione e allo smaltimento immediato di deiezioni; la balneazione, qualora non espressamente vietata, degli animali, sempre sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o detentore; il divieto d’accesso per gli animali agli stessi in luoghi particolari come piscine, docce, giochi per bimbi;  l’indicazione a creare appositi spazi riservati agli animali per il ristoro, l’abbeveraggio o il gioco nel rispetto dei piani spiaggia; la pubblicazione sui siti internet della regione di una apposita sezione contenente gli elenchi di tutte le aree che consentono l’accesso a cani e gatti e i servizi offerti, in quanto è indubbio che un’adeguata pubblicizzazione della possibilità, per i proprietari di animali, di poterli portare con sé in vacanza, favorirà nuove presenze di questa tipologia di turisti.

 

 

RELAZIONE

Con la presente legge la Regione Abruzzo intende consentire un più libero accesso di cani e gatti alle spiagge, al fine, da un lato, di agevolare i possessori di tali animali, con un incremento della attività turistica, e dall’altro di contrastare il ben noto e triste fenomeno dell’abbandono di animali domestici durante il periodo estivo, che, oltre ad essere una pratica incivile, è causa anche di molti incidenti.

L’articolo 1 garantisce l’accesso, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, a tali animali a tutte le spiagge (comma 1), fatta salva la possibilità ai Comuni (comma 2), ai titolari della concessione demaniale o ai gestori (comma 3) di adottare misure limitative all’accesso degli animali alle stesse.

L’articolo 2 norma l’accesso alle spiagge consentendolo solo agli animali in regola con le normative igienico sanitarie e coperti dalle vaccinazioni (commi 1 e 2), vietandolo ai cani femmina nel periodo estrale (comma 3); per maggiore sicurezza dei bagnanti i possessori di cani non identificabili saranno soggetti alle inerenti sanzioni amministrative (comma 4); viene inoltre consentita la sosta degli animali anche nel perimetro degli ombrelloni e, comunque, nelle immediate vicinanze del proprietario o detentore (comma 5); viene sempre e comunque garantito il libero accesso dei cani guida per non vedenti (comma 6).

Con l’articolo 3 la proposta di legge disciplina le modalità di sorveglianza degli animali e il loro benessere (comma 1) e il rispetto delle norme igieniche. Obbliga il proprietario o il detentore alla rimozione e allo smaltimento immediato di deiezioni solide, alla pulizia accurata di quelle liquide (comma 2); consente (comma 3) la balneazione, qualora non espressamente vietata, agli animali, sempre sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o detentore; vieta (comma 4) l’accesso agli stessi in luoghi particolari come piscine, docce, giochi bimbi, purchè chiaramente segnalate.

L’articolo 4 (comma 1) stabilisce che negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate dovranno essere apposti cartelli contenenti le disposizioni per l’accesso alle spiagge degli animali, onde consentire una corretta convivenza con i bagnanti; in tali luoghi potranno inoltre (comma 2) essere creati appositi spazi riservati agli animali per il ristoro, l’abbeveraggio o il gioco nel rispetto dei piani spiaggia.

L’articolo 5 (comma unico) si propone di garantire una maggiore sicurezza sulle spiagge affiancando ai bagnini di salvataggio l’impiego di unità cinofile specializzate.

Con l’articolo 6 la proposta di legge prevede l’inserimento nei portali della Regione Abruzzo di una apposita sezione contenente gli elenchi di tutte le aree che consentono l’accesso a cani e gatti e i servizi offerti, in quanto è indubbio che un’adeguata pubblicizzazione della possibilità per i proprietari di animali di poterli portare con sé in vacanza, favorirà nuove presenze di questa tipologia di turisti.

Con l’articolo 7 infine la Regione intende favorire la stipula di convenzioni tra stabilimenti balneari, strutture ricettive e rifugi per animali domestici.

NORME PER L’ACCESSO ALLE SPIAGGE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

 

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. La Regione garantisce l’accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l’uso del guinzaglio o della museruola.

2. I Comuni possono individuare entro il 30 marzo di ciascun anno le aree in cui è vietato l’accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo tuttavia per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l’accesso secondo le norme della presente legge.

3. Per le necessità di cui al comma 2 i concessionari o i gestori comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al Comune le misure limitative all’accesso degli animali alle spiagge.

Art. 2

(Accesso alle spiagge)

1. L’accesso e la permanenza sulle spiagge degli animali di cui al comma 1 dell’articolo 1 è subordinato al rispetto delle normative igienico- sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni.

2. Gli animali che non risultino in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone loro riservate.

3. E’ vietato l’accesso ai cani femmina durante il periodo estrale.

4. I proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative.

5. Nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore.

6. E’ comunque consentito l’accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti.

Art. 3

(Sorveglianza e norme igieniche)

1. Fatta salva la responsabilità di cui all’articolo 2052 del Codice Civile, il proprietario o il detentore dell’animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere.

2. Il proprietario o il detentore rimuove immediatamente le deiezioni solide e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina.

3. Ove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione degli animali è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore.

4. E’ interdetto agli animali l’accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi, sempre che le predette zone siano delimitate e segnalate con appositi cartelli. Al fine di garantire l’igiene dell’animale e la sua protezione dal caldo dovranno essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali.

Art. 4

(Cartelli e spazi dedicati)

1. Negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate, sono affissi appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l’accesso alle spiagge di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti.

2. Nelle aree di cui al comma 1 possono essere realizzati spazi per il ristoro, l’abbeveraggio ed il gioco degli animali, di cui al comma 1, nel rispetto dei piani-spiaggia.

Art. 5

(Cani da salvataggio)

1. Per il potenziamento delle attività di salvataggio e di sicurezza pubblica sulle spiagge e in mare, la Regione favorisce l’impiego di unità cinofile lungo le coste.

Art. 6

(Elenco delle aree di accoglienza)

1.    Per pubblicizzare le aree che accolgono cani e gatti con l’indicazione dei servizi offerti, la Regione istituisce nei suoi siti internet istituzionali del settore turismo una apposita sezione contenente gli elenchi delle aree predette, da aggiornare attraverso le notizie in merito fornite dai concessionari e dove possibile attraverso il collegamento ipertestuale con i siti internet dei singoli stabilimenti balneari.

Art. 7

(Convenzioni)

1.La Regione favorisce la stipula di convenzioni tra stabilimenti balneari, strutture ricettive e rifugi per animali.

Art. 8

(Norma finanziaria) 

1.    L’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo. 

 

Art. 9

(Entrata in vigore)

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua  pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

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