Italia

COMO. Camperisti: parcheggi riservati alle autovetture in violazione di legge

Firenze, 1 ottobre 2011

Al Direttore de La Provincia – Il quotidiano di Como online

Al Sindaco di Como

Per contribuire a completa informazione, in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, le invio la presente confindando in una pubblicazione visto che il vostro articolo ha dato spazio alle sole impressioni.

In riscontro al vostro articolo In camper dall’Australia, Famiglia multata a Como del 28 agosto 2011 si precisa che non conforme a legge e frutto di eccesso di potere è l’ordinanza che riserva un parcheggio alle sole autovetture. Ovviamente il riservare alle sole autovetture penalizza tutte le altre categorie di veicoli, quindi è una azione di pubblico interesse.

Il fatto vede coinvolta una autocaravan ma quanto sopra detto non è un “pensiero” ma è la realtà e, riportiamo i seguenti punti estratti dagli interventi svolti nel tempo dall’Avvocato Fabio Dimita, Direttore Amministrativo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in occasione de LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE svolte ogni anno a Riccione quale ulteriore forma di formazione del personale delle Polizie Locali o Municipali.

18 settembre 2009

Sessioni speciali – SPECIALE MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE

Relazione: SOSTA E PARCHEGGIO: DISCIPLINA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE, ALLA LUCE DELLE NOVITÀ PIÙ RECENTI.

3.2 La fruizione dello stallo di sosta

Quale principio di carattere generale, fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a riservato a una particolare categoria. L’obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall’art. 16 della Costituzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; conseguentemente l’ente proprietario, nelle ordinanze di regolamentazione della sosta e del parcheggio, deve tener conto di tutte le categorie di veicoli, con riferimento alla composizione delle correnti di traffico, cosicché è difficilmente sostenibile un divieto di sosta, ad esempio, su tutto o in larga parte del territorio di un comune, per una sola categoria di veicoli, in assenza di motivazioni tanto stringenti da giustificarlo. Pertanto l’ente proprietario della strada non può vietare la sosta o il parcheggio a una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio ancorché riservi un parcheggio a tale categoria

…… omissis ….

Riassumendo, qualora l’ente proprietario della strada riservi un parcheggio ad una sola categoria di veicoli attraverso appositi segnali verticali oppure delimiti le dimensioni degli stalli di sosta in modo tale da consentirne la fruizione solo ad alcune tipologie di veicoli escludendo dalla sosta tutti quei veicoli che per le loro dimensioni non vi rientrano, il relativo provvedimento è viziato da eccesso di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada e comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie.

Al riguardo si richiamano le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 0050502 del 16 giugno 2008 sulla corretta applicazione delle disposizioni del codice della strada nell’ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali. In  particolare “da tali ordinanze si dovrà evincere come l’ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall’art. 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della strada. In mancanza di tale attività istruttoria l’ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quanto meno un difetto di motivazione o di istruttoria”. Prescindendo dal disposto di cui all’art. 6, co. 4 lett. b), si ricorda che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato. In particolare la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. E se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della legge n. 241/90, anche l’atto cui essa si richiama. In ogni caso l’ente proprietario della strada non può adottare misure discriminatorie nei confronti di una o più tipologie di veicoli, ad esempio vietando la sosta ad una sola tipologia di veicoli ancorché riservi un parcheggio a tale categoria.

15 settembre 2010

SPECIALE MOBILITA’ E SICUREZZA STRADALE

Relazione IL CONTENUTO DELLE ORDINANZE EX ART. 7 C.d.S. E RESPONSABILITA’ CONNESSE

… omissis …

Altro caso tipico riguarda il comune che vieta l’accesso ad un parcheggio alle autocaravan, consentendolo invece alle autovetture, dimenticando che l’organizzazione di un parcheggio deriva dalla progettazione del numero di stalli di sosta, dalla apposizione della relativa segnaletica stradale, soprattutto orizzontale che dipende dalla tipologia dei veicoli che li possono fruire. Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione l’ “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare un’area di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a  distanza ragionevole dalla zona interessata. E’ altresì auspicata l’ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell’area di parcheggio alla sosta delle autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale.

Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l’ordinanza che interdica la circolazione o l’accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in  stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro

… omissis …

Altro caso tipico riguarda il comune che vieta l’accesso ad un parcheggio alle autocaravan, consentendolo invece alle autovetture, dimenticando che l’organizzazione di un parcheggio deriva dalla progettazione del numero di stalli di sosta, dalla apposizione della relativa segnaletica stradale, soprattutto orizzontale che dipende dalla tipologia dei veicoli che li possono fruire. Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione l’ “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare un’area di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a  distanza ragionevole dalla zona interessata. E’ altresì auspicata l’ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell’area di parcheggio alla sosta delle autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l’ordinanza che interdica la circolazione o l’accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro

Nella visione di autotutela d’ufficio si confida che il Sindaco di Como, dandone notizia, revochi le ordinanze che riservano nei parcheggi la sosta alle sole autovetture.

A leggervi, Isabella Cocolo – Presidente

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