Teramo e Provincia

Silvi (TE). Locali: I nuovi orari per l’estate

SILVI, ECCO GLI ORARI PER L’ESTATE

Regole condivise con gli altri comuni della costa garantendo divertimento e sicurezza

SILVI – Ecco le nuove regole fissate da un’apposita ordinanza del sindaco per regolamentare la movida di Silvi nell’estate 2010. “Queste regole sono state concordate con il Prefetto e gli altri sindaci della costa con lo scopo di dare al territorio regole comuni e condivise – ha spiegato il sindaco Gaetano Vallescuratutti i Comuni della costa teramana, infatti, faranno rispettare le medesime regole ed i medesimi orari e questo eviterà la migrazione notturna alla ricerca del locale ancora aperto, per tirare fino all’alba. Il plauso va al Prefetto Soldà ideatore dell’iniziativa”. La chiusura dei locali rimane fissata alla tre e la musica potrà continuare fino alle due di mattina nei giorni di venerdì e sabato. Previste per la Notte Bianca del 7 agosto e eventi similari, come i giorni del 13,14 e 15 agosto, la proroga degli orari fino alle 4.30 del mattino. La musica in spiaggia per gli stabilimenti balneari, a soli fini sportivi e ricreativi è consentita dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17 alle 20.00.. Le norme, dunque, guardano alla tutela della sicurezza stradale senza dimenticare la quiete notturna contemperata con la possibilità ai locali di restare all’aperto per intrattenere i clienti. “L’Amministrazione Comunale – ha affermato il consigliere delegato al commercio Nicola Orsiniriconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività commerciali, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all’animazione, allo sviluppo turistico, alla sicurezza ed alla valorizzazione del territorio ma allo stesso tempo offrono ai giovani, attraverso l’organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali ed altre iniziative complementari di allietamento, la possibilità di divertirsi entro i confini comunali”. “Sarà importante – ha concluso Nicola Orsinila collaborazione di cittadini, operatori del commercio e istituzioni al fine di evitare disagi e per poter passare un’estate all’insegna del divertimento responsabile”.

COMUNE DI SILVI

Prov. di TERAMO

ORDINANZA N. ______

OGGETTO: orari di chiusura dei pubblici esercizi e attività di diffusione sonora durante la stagione estiva 2010, dal 1°luglio al 31 agosto

IL SINDACO

PREMESSO il notevole incremento demografico che si registra nel comune di Silvi durante il periodo estivo e considerata la necessità di adeguare, le strutture ed i locali atti allo svago e all’intrattenimento, alle sopravvenute esigenze degli operatori del settore e visto che è altrettanto necessario contemperare tali esigenze, con quelle relative al diritto al riposo dei residenti nonché con quelle relative alla tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico. Va altresì rimarcata l’esigenza di tutela della sicurezza della circolazione stradale in conseguenza dei numerosi eventi infortunistici che si verificano all’uscita dai citati locali a seguito dell’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.

PREMESSO che l’Amministrazione comunale riconosce l’importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all’animazione, allo sviluppo turistico, alla sicurezza ed alla valorizzazione del territorio, ma anche perché, offrendo ai giovani, attraverso l’organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali ed altre iniziative complementari di allietamento, la possibilità di divertirsi entro i confini comunali, sottraendoli al grave rischio di incidenti stradali, a cui si esporrebbero qualora, non trovando in città locali idonei a soddisfare questo tipo di domanda, fossero costretti a lunghi tragitti notturni in automobile per raggiungere ritrovi situati in altre località; tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e di disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze; i suddetti inconvenienti, come testimoniato anche dagli esposti pervenuti al Comune, si registrano prevalentemente nelle aree residenziali, aumentano sia di numero che di intensità nella stagione estiva ed hanno come fonti principali il volume della musica, lo svolgimento di attività nelle pertinenze esterne ai locali,

VISTO che il giorno 10 giugno 2010 presso la sala riunioni della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo si è svolta una seduta della prima sezione della Conferenza provinciale permanente di cui agli artt. 11 del D.Lgs 300/99 e 4 del D.P.R 180/2006, integrata dai Sindaci dei Comuni costieri, per valutare congiuntamente l’opportunità di adottare nei territori costieri una regolamentazione specifica degli orari di tutti i locali ove comunque si vendano bevande alcoliche;

DATO ATTO che i Sindaci dei Comuni di Alba adriatica, Martinsicuro, Tortoreto, Roseto Degli Abruzzi e Silvi hanno sottoscritto in data 10.06.2010 la dichiarazione di intenti tesa ad omogeneizzare e regolarizzare, nel periodo estivo, in forma coordinata tra i rispettivi territori, gli orari di chiusura dei locali ove si somministrano bevande alcoliche. Ciò in ragione della situazione emergenziale determinata dagli elevati livelli di incidentalità stradali rilevati, in particolare nelle ore notturne lungo la SS 16 e sulla viabilità della costa teramana del periodo estivo,

CONSIDERATO che i sindaci dei comuni sopra indicati hanno convenuto alla regolamentazione straordinaria in deroga degli orari di tutti i locali ove comunque si vendano bevande alcoliche, impegnandosi:

  • Ad emettere a far data dal 1 luglio 2010 e fino al 31 agosto successivo ordinanze, ai sensi dell’art. 54, c.6 del T.U.EE.LL, dirette in via straordinaria e sperimentale per il periodo estivo a regolare in maniera omogenea, in forma coordinata tra i territori comunali, fissando le ore 1:00 dalla domenica al giovedì, dalle ore 2:00 dal venerdì al sabato per la cessazione della musica, le 3:00 di notte per la chiusura dei locali ove comunque si vendano bevande alcoliche in deroga a tutte le vigenti regolazioni, ciò in ragione degli elevati livelli d’incidentalità stradale, sulla SS16 e sulla viabilità afferente della costa teramana registrati nelle ore notturne a causa del consumo di sostanze alcoliche/o stupefacenti

VALUTATO che le attività di spettacolo ed intrattenimento, anche danzante, nel periodo estivo in località ad alto interesse turistico, esercitato all’aperto, o in locali anche al chiuso che comportino emissioni sonore all’esterno dei locali possono arrecare effetti negativi sul riposo delle persone, specialmente se protratte oltre determinati orari.

VERIFICATO che le attività d’intrattenimento contribuiscono a rendere maggiormente piacevole la permanenza dei cittadini e dei turisti ponendosi come importante presupposto per l’ottimizzazione della proposta di soggiorno degli ospiti della località turistica.

RILEVATO, sulla base delle segnalazioni dei cittadini che tali inconvenienti hanno come fonte principale il volume eccessivo della musica, la frequenza e gli orari degli intrattenimenti,

VISTA la necessità di provvedere a tutelare la salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall’inquinamento acustico degli ambienti interni ed esterni di vita.

TENUTO CONTO della vocazione turistica del territorio comunale e della necessita di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative.

RITENUTO di valorizzare il territorio nei molteplici aspetti della proposta di soggiorno tutelando nel contempo il rispetto delle norme acustiche poste a difesa delle condizioni ambientali, nonché alla salvaguardia del riposo dei cittadini.

RITENUTO che le attività di spettacolo o di intrattenimento musicale e danzante debba considerarsi integrativa rispetto all’attività principale esercitata nei locali quindi subordinata e completamente integrativa rispetto all’attività principale esercitata nei locali quindi subordinata e complementare ad essa e che la violazione delle prescrizioni stabilite per lo svolgimento della stessa si configura quale abuso del titolo principale per la quale è stata rilasciata specifica licenza d’esercizio

RILEVATO che la presente ordinanza può costituire anche fattore di concreta di prevenzione all’inquinamento acustico fermo restando il rispetto della specifica legislazione in materia.

RITENUTO di procedere ad una temporanea fissazione dei tempi, così come convenuto dai sindaci dei comuni costieri teramani in data 10.06.2010 e dei modi di svolgimento delle attività temporanee rumorose, nonché l’utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili, svolte all’aperto.

DATO ATTO CHE il comune di Silvi è stato certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 ed accreditato secondo il regolamento EMAS prestigiosi riconoscimenti in materia ambientale rilasciati al sistema di gestione ambientale sviluppato all’interno dell’organizzazione.

V I S T I

_ il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.31, n° 773 e successive modificazioni ed integrazioni ed il

relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06.05.40, n° 635;

_ gli artt. 659 e 666 del C.P.;

_ la Legge 26.10.95 n° 447 con particolare riferimento all’art. 9 ed i Decreti ad essa collegati quali, in

particolare, il D.P.C.M. n° 215 del 16.04.99 ed il D.P.C.M. del 14.11.97;

_ il D.P.R. n° 616 del 24.07.77;

_ la Legge 24.11.81 n° 689;

_ il D.P.R. 28.05.2001 n°311;

_ l’art. 6 del D.L. 03.08.2007, n° 117 convertito con modificazioni dalla Legge 02.10.2007, n° 160;

_ l’art. 1, commi 117° e 137° della Legge Regione Abruzzo n° 11 del 16.07.2008;

_ il D. L.vo 18.08.2000, n° 267, con particolare riferimento all’art. 54, 6° e 7° comma;

O R D I N A

a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 agosto 2010, su tutto il territorio comunale, l’esercizio delle attività di diffusione musicale nei locali pubblici ed i relativi orari di apertura/chiusura, con esclusione delle discoteche, sono così regolamentati:

a-Per gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, la chiusura degli esercizi stessi, è stabilita alle ore 3:00 in tutti i giorni dei mesi di luglio ed agosto; mentre in occasioni di manifestazioni denominate “Notte Bianca” o similari, nelle notti tra il 13 e 14, 14 e 15, 15 e 16 agosto la chiusura è stabilita per le ore 4:30, comprese le emissioni sonore. Eventuali deroghe per eventi speciali, saranno accordate dal Sindaco con emissione di apposita ordinanza e previa motivata istanza.

b-La diffusione della musica con strumenti musicali amplificati nonché gli intrattenimenti danzanti, sono consentiti fino alle ore 02.00 del giorno successivo per le serate tra il venerdì ed il sabato e il sabato e la domenica; fino alle ore 01.00 del giorno successivo per le serate dalla domenica al giovedì.

c- E’ consentita, nella zona di arenile antistante gli stabilimenti balneari, la diffusione di musica

per attività ricreative e ginniche (Fitness, step, ginnastica aerobica, ecc…), dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:30.

Le caratteristiche tecnico strutturali degli impianti di amplificazione e diffusione musicale devono essere tali da garantire il rispetto della quiete pubblica e di quanto previsto dal D.P.C.M. n° 215 del 16.04.99 e, in ogni caso, i diffusori collocati negli stabilimenti balneari devono essere rivolti verso il mare. L’avvio dell’attività deve essere preceduto dalla presentazione della documentazione di cui all’art. 1, 117° comma della Legge Regione Abruzzo n° 11/2008.

I titolari ed i gestori degli esercizi pubblici muniti di autorizzazione per la diffusione della musica e/o

di trattenimenti danzanti sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni ivi contenute con l’avviso che, eventuali violazioni, verranno perseguite a norma di legge, previo accertamento sistematico da parte di personale idoneo all’espletamento dell’attività ispettiva.

Fatta salva l’applicabilità della normativa penale e speciale prevista in materia e fatta salva la L. n.160/2007 sulla somministrazione di bevande alcoliche, all’inottemperanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, saranno applicabili le seguenti sanzioni:

a) Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 per le

violazioni ai punti da 1 a 4 precedenti. In caso di reiterazione annuale, oltre alla sanzione amministrativa, con ordinanza sindacale ai sensi dell’art. 9 della legge 447/95, da emanarsi entro 10 giorni dal ricevimento del rapporto o del verbale di violazione debitamente notificato, saranno sospese per un periodo di giorni 15 le autorizzazioni per la diffusione musicale o per lo svolgimento di trattenimenti danzanti. In caso di ulteriore recidiva, alla sanzione amministrativa prevista dalla lettera c) seguente e fatto sempre salvo quanto previsto dall’art. 650 C.P., si aggiunge la sanzione accessoria della revoca delle autorizzazioni per la diffusione musicale e per lo svolgimento dei trattenimenti danzanti, da adottarsi con la medesima tempistica e formalità già indicata per la sospensione.

b) Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 in caso di superamento dei limiti di emissione o di immissione.

c) Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 per l’inottemperanza ad eventuali ordinanze emanate dal Sindaco, ai sensi dell’art. 9 della Legge 447/95.

d) Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.500,00 a € 10.000,00, oltre a quelle accessorie previste dall’art. 1, commi 140 e 141 della Legge Regione Abruzzo n° 11/2008, per il mancato rispetto degli orari di chiusura di cui al punto 5 precedente e per la mancata produzione della documentazione di impatto acustico.

e) Il presente provvedimento modifica temporaneamente ogni altra precedente disposizione formulata

in materia e comporta il contestuale adeguamento delle autorizzazioni rilasciate precedentemente.

Gli ufficiali e gli agenti delle Forze di Polizia, nonché il personale abilitato della ASL di Teramo, sono incaricati del controllo del rispetto della presente ordinanza, ognuno per le proprie competenze. Alla presente ordinanza, sarà data ampia diffusione da parte del responsabile dell’ufficio Polizia Municipale. Avverso la stessa ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Aquila.

Silvi, lì_________________________

IL SINDACO

Gaetano VALLESCURA

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