In rilievo, Lettere

Giulianova. Sergio Iaconi: la mia analisi sul decreto Legge Liquidità

Preg.mo direttore, in merito al DECRETO LEGGE LIQUIDITA’ dell’8 aprile 2020 N. 23


Analisi dell’art. 13 , comma 1 , lettere g) ed m) e correlazioni giuridiche
Da una lettura analitica di quanto disposto dall’art. 13 del DL 08.04.2020 N. 23 e più precisamente
da un collegamento ermeneutico letterale tra l’art. 13 , comma 1 , lettera g ) e l’art. 13 comma 1 ,
lettera m) si evince quanto segue
1) La lettera g) nelle prime righe della medesima precisa “ e fatto salvo quanto previsto per
le operazioni finanziarie di cui alla lettera m) “, per cui la disciplina di cui alla lettera
g) riguardante la disciplina delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore
classificate come inadempienze improbabili o scadute o sconfinanti precedenti alla data
del 31.01.2020, o ancor peggio classificate come sofferenze ( solo riferite ad imprese e
non ad artisti e professionisti ) dalla disciplina bancaria non risulta applicabile a quanto
disposto dalla lettera m ) ovvero per nuovi finanziamenti di valore massimo pari ad €
25.000,00 garantiti nella misura del 100% nel limite del 25% dell’ammontare dei ricavi .
2) La lettera g) infatti recita nella parte finale : Sono in ogni caso escluse le imprese che
presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria (
escludendo artisti e professionisti).
3) La lettera m) nella parte finale recita : In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del
Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente ,
gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento
coperto dalla garanzia del Fondo , subordinatamente alla verifica formale ( e non
sostanziale ) del possesso dei requisiti , senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria
da parte del gestore del Fondo medesimo .
Detto ciò risulta errato applicare quanto disposto dalla lettera g) a quanto disposto dalla
lettera m) in quanto il soggetto finanziatore rischia di violare la norma di legge con grave
pregiudizio del soggetto colpito dal COVID 19) nel momento in cui procede ad effettuare una
vera e propria istruttoria di carattere sostanziale e non meramente formale . In sostanza si
rischia di far naufragare quanto contenuto nella lettera m) (avente quest’ultima vita giuridica
autonoma ) attraverso l’esercizio di un potere discrezionale del soggetto finanziatore non
previsto nella norma . Del resto l’eccezionalità di tale norma , derogante la stessa alle
procedure ordinarie di natura bancaria , è congenita alla straordinarietà dell’evento
epidemiologico imponderabile ed imprevedibile.

cordialmente

GIULIANOVA 20.04.2020

 

SERGIO IACONI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI
DOCENTE FORMATIVO

EMAIL sergioiaconi@live.it
PEC sergioiaconi1@legalmail.it

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