Teramo. Comune: ordinanza divieto di utilizzo dell’acqua per uso potabile, per l’incorporazione negli alimenti e bevande.

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.LGgs. 267/200 e ss.mm.ii., divieto di utilizzo dell’acqua per uso potabili, per l’incorporazione negli alimenti e bevande.

 

IL SINDACO

Premesso che:

vin data 9 maggio 2017 la AUSL 4 Teramo ha emanato una circolare ad oggetto “ Approvvigionamento idrico sorgenti del Gran Sasso- Disposizione messa a scarico acque provenienti dallo sbarramento dx e sx e limitazione d’uso dell’acqua” nella quale, a seguito della comunicazione dell’ ARTA Distretto Provinciale dell’Aquila pervenuta alle ore 13,08 del 9 maggio 2017 che ha accertato la non conformità nei campioni di acqua prelevati per monitoraggio per:

  • Odore non accettabile
  • Sapore non accettabile;

dispone, con effetto immediato, la messa a scarico da parte dell’Ente gestore RUZZO Reti S.p.A. dell’acqua proveniente dallo sbarramento dx e sx rilevato che l’acqua del Lab-INFN è già stato a scarico e dispone, altresì, la limitazione d’uso dell’acqua in rete con divieto di utilizzo per uso idropotabile e uso per solo fini igienici;

vLa disposizione resta in vigore sino a ristabilimento delle condizioni di conformità.

VISTE le attribuzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria locale ai sensi dell’art. 50, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 13 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali) e dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/1980 (Regolamento di esecuzione della legge n. 283/1962);

VISTO l’art. 50, comma 5,  del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale compete al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili ed urgenti;

CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate e sopra descritte le acque di cui trattasi devono ritenersi non idonee per usi potabili,l’incorporazione negli alimenti e come bevanda;

RITENUTA, pertanto,la necessità, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., di ordinare il divieto all’utilizzo dell’acqua provenienti dalle reti di distribuzione  dell’Ente gestore RUZZO Reti S.p.A. per usi potabili,l’incorporazione negli alimenti e come bevanda, su tutto il territorio comunale;

Per quanto sopra espresso

ORDINA

IL DIVIETO all’utilizzo dell’acquaproveniente dalle reti di distribuzione  dell’Ente gestore RUZZO Reti S.p.A. per usi potabili, per incorporazione negli alimenti e come bevanda, su tutto il territorio comunale;

DISPONE

Che la presente ordinanza resta in vigore sino a ristabilimento delle condizioni di conformità;

Che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata pubblicandola sul sito del Comune di Teramo e sull’Albo pretorio on line dello stesso;

DEMANDA

Agli uffici competenti la notifica della stessa nei luoghi maggiormente frequentati dell’abitato, in modo da rendere edotta la cittadinanza intera.

La presente ordinanza viene inviata, per opportuna conoscenza e competenza, al Comando di Polizia Mu8nicipale ed al Comando Stazione Carabinieri.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

1)     entro 60 gg. Dalla data di pubblicazione al TAR Abruzzo ;

2)     entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica

IL VICE SINDACO