ORARIO DI LAVORO 2016 DI ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI ACCONCIATORI ED AFFINI

 

 

Il Sindaco di Roseto degli Abruzzi, Enio Pavone, e l’Assessore ai Commercio, Camillo Di Pasquale, considerate le leggi vigenti e sentite le organizzazioni di categoria dispongono che gli orari di apertura/chiusura e le chiusure festive delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing per l’anno 2016, sono i seguenti:

 

  1. A) Orario settimanale:
  • apertura, non prima delle ore 8,00 e chiusura non oltre le ore 22,30, al fine di garantire un servizio migliore alle diverse esigenze della clientela;
  • è consentito un margine di tolleranza di 30 minuti sull’orario stabilito per la chiusura, a saracinesca abbassata ed unicamente allo scopo di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso;
  • non è consentito superare la fascia oraria complessiva di 12 ore giornaliere.
  • all’interno della fascia oraria sopra indicata l’esercente potrà scegliere l’orario più funzionale di apertura e chiusura dell’esercizio, nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro.
  • è concessa la facoltà di effettuare l’orario continuato
  • ciascun operatore ha la facoltà, nelle giornate domenicali, di tenere aperti i propri esercizi al fine di soddisfare particolari esigenze espresse dalla loro clientela che abbia necessità di fruire, nella medesima giornata, dei servizi alla persona offerti dagli operatori medesimi.

 

  1. B) Obbligo di chiusura nelle seguenti giornate:
  • 1 Gennaio – Capodanno
  • 6 Gennaio – Epifania
  • Pasqua
  • Lunedì dell’Angelo -Lunedì di Pasqua

.•   1 Maggio -Festa dei Lavoratori

  • 1 Novembre -Ognissanti
  • 8 Dicembre -Immacolata Concezione
  • 25 Dicembre -Natale
  • 26 Dicembre -Santo Stefano

 

Si rende nota la chiusura facoltativa delle giornate:

  • 25 APRILE – Anniversario della Liberazione
  • 2 GIUGNO – Festa della Repubblica
  • 15 AGOSTO – Assunzione di M.V.

 

  1. C) Sospensione dell’obbligo di chiusura di cui al punto A) in relazione agli orari di apertura e chiusura e al punto B), in occasione delle feste di strada, notti bianche o eventi simili di promozione del territorio organizzati da comitati di via, associazioni ecc. anche in collaborazione con il Comune di Roseto degli Abruzzi che coinvolgano le altre attività economiche quali esercizi commerciali e pubblici esercizi.

 

  1. D) All’interno della fascia oraria come stabilita al precedente punto A), gli operatori possono scegliere l’orario più funzionale per la propria attività con obbligo di renderlo ben visibile al pubblico anche dall’esterno dell’esercizio con le modalità ritenute più idonee;

 

  1. E) E’ obbligatoria l’esposizione, in modo ben visibile al pubblico:
  • all’interno del locale, la tabella delle tariffe praticate per le diverse prestazioni professionali;
  • all’esterno del locale, il cartello contenente gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio, scelti in conformità a quanto stabilito dall’ordinanza Sindacale e i giorni di chiusura dell’esercizio in aggiunta a quelli stabiliti dalla stessa ordinanza.

 

  1. F) Le attività disciplinate dal presente provvedimento munite di autorizzazione amministrativa per la vendita in forma fissa di profumeria ed articoli per la cura e l’igiene della persona osserveranno l’orario previsto per l’attività artigianale, con divieto di porre in vendita i citati prodotti.

 

  1. G) Sono tenuti all’osservanza di quanto stabilito anche coloro che svolgono tali attività nella propria abitazione.

 

  1. H) E’ facoltativo effettuare la chiusura per ferie, per un periodo massimo di gg.15 (quindici), purché avvenga con criteri di gradualità , e, comunque, con una percentuale non superiore al 50% per ogni tipologia di attività . Per una corretta attuazione del comma precedente E’ OBBLIGATORIO inoltrare richiesta all’Amministrazione almeno 30 gg. prima della data fissata. Nel caso di richieste eccedenti la percentuale stabilita, verrà seguito il criterio di priorità di presentazione della domanda, e nel rispetto percentuale di ciascuna tipologia.

 

  1. I) Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, in conformità all’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00.

 

Roseto 04/01/2016