Il Co.Ba. risponde alla lettera del Comune di Giulianova

 

 

I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere avviati autonomamente al recupero a cura ed onere del produttore o del detentore”

 

 

Giulianova, 13 maggio 2015  – Con una nota redatta dall’Avvocato Luigi Roma, il Consorzio dei Balneari di Giulianova risponde alla lettera inviata dal Comune il 23 aprile scorso in merito alla decisione di avviare la raccolta autonoma dei rifiuti.

Nella nota si sottolinea che “I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere avviati autonomamente al recupero a cura ed onere del produttore o del detentore”.

Il legale indica inoltre tutta la normativa di riferimento che garantisce al Consorzio dei Balneari  il diritto alla detassazione richiesta e spiega che: “ Il regolamento comunale, laddove non prevede sgravi (rimborsi ex post), per i rifiuti che il produttore o detentore ha  avviato autonomamente al recupero assimilabili e assimilati, è illegittimo.

L’esperto in Diritto Amministrativo, sottolinea inoltre le modifiche e gli accorgimenti che i regolamenti comunali in generale così come quello di Giulianova, dovrebbero seguire per adeguarsi alla normativa vigente e imminente.

 

 

 

In allegato il testo completo della lettera di risposta che il Co.Ba ha inviato al Comune di Giulianova

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Riscontro nota prot. N. 16.418/10 del 23.04.2015.

 

Spett.le Ente,

i rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere avviati autonomamente al recupero a cura ed onere del produttore o del detentore

La disciplina della TARI, conferma che la “privativa” comunale sussiste solo per i rifiuti avviati allo smaltimento con il servizio pubblico dell’Ente, mentre è possibile per il produttore non domestico che avvia e dimostra di aver avviato in autosmaltimento il recupero dei rifiuti assimilati con la conseguente estromissione dalla privativa dettata dall’Ente.

Pertanto il regolamento comunale, laddove non prevede sgravi (rimborsi ex post) per i rifiuti che il produttore o detentore ha  avviato autonomamente al recupero assimilabili e assimilati, è illegittimo.

Ciò detto, si riepilogano i criteri di assimilazione per la tariffa.

E’ obbligo dell’Ente procedere alla:

  1. Individuazione delle superfici da assoggettare a tassazione: con chiara esclusione per le superfici suscettibili di generare esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, attraverso esempi concreti.
  2. Sgravi per i rifiuti avviati autonomamente al recupero: con chiara dizione  come definita dal comma 649 del decreto legge 16/2014 convertito in legge 68/2014.
  3. coefficienti presuntivi di produzione del rifiuto vs rilevazione produzione media per addetto delle diverse attività economiche o rilevazione puntuale quantità prodotte [principio “chi inquina paga”] applicabile per aree omogenee urbane ;
  4.  sgravi per limitata fruibilità del servizio pubblico di raccolta;
  5.  sgravi per formale istituzione del servizio, ma inadeguatezza del medesimo.
  6.  Rifiuti di imballaggio: • D.Lgs. 152/2006, art. 226, c. 2: è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura;  D.Lgs. 152/2006, art. 221, c. 4: gli utilizzatori possono conferire al servizio pubblico gli imballaggi secondari e terziari nei limiti derivanti dai criteri determinati [dallo Stato ai sensi dell’art. 195 del D. Lgs. 152/2006. smi che non sono stati emanati, ]

Ciò detto, l’Ente necessita di due regolamenti:

  • Il primo, per la pianificazione e tipologia di gestione integrata dei rifiuti sul territorio comunale;
  • il secondo relativo alla tassa dei rifiuti definita sul servizio di gestione integrata definita sul proprio territorio.

La mancanza del regolamento o piano di gestione comunale del servizio di gestione integrata  relativo alla raccolta, trasporto,  prevenzione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, non attiva di fatto la rispondenza tra  il regolamento gestione del servizio, o piano di raccolta, con il regolamento gestione TARI.  Gli uffici preposti sui criteri ed indirizzi dettati dalla giunta dovevano predisporre i seguenti atti da sottoporre a delibera del  Consiglio comunale che ridisegni il tipo di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani sul territorio e di conseguenza attiva i centri di costo ed i centri di spesa per definire una tariffa che porti al pareggio la gestione della Tassa sui reali costi spesi dall’Ente gestore.

 

IL  REGOLAMENTO TARI  (TASSA RIFIUTI)

Un buon regolamento  di gestione integrata dei rifiuti, unitamente alla Carta dei Servizi, deve sancire l’attuazione del principio: “CHI  PIU’ INQUINA PIU’ PAGA” correlando il corrispettivo del servizio ad un puntuale Piano economico finanziario, supportato dal  regolamento della TARI.

Il piano economico finanziario elaborato con modulazione della tariffa in parte fissa e variabile, in riferimento al DPR n. 158/99, deve interpretare attraverso i centri di costi e l’interpretazione del servizio reso come da regolamento o piano comunale della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati deve pareggiare con una tariffa che sia in pareggio, tra costi – ricavi, e benefici prodotti, da riscontrare nella carta dei servizi.

Predisporre, il piano comunale industriale della gestione integrata del servizio, redatto sulle unità lavorative predisposte con il  passaggio di cantiere, modellato.

 

Secondo la Legge di Stabilità n. 147/2013 e la Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 1 del 13 febbraio 2014, dal titolo “Regime tariffario per i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato a recupero”, il produttore dimostri di avere avviato a recupero”, invocando l’intervento di una norma interpretativa.

 

Non può essere disatteso il principio “chi inquina paga” sancito dal Codice dell’Ambiente e, poi, dalla Direttiva Rifiuti n. 98/2008 (recepita dall’Italia dal d.dlgs n. 205/2010).

 

Il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4756, del 26 settembre 2013, rispetto ad un quadro normativo sostanzialmente modificato, fornisce buone indicazioni  sull’assimilazione dei rifiuti industriali a quelli urbani.

 

Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene di avere diritto alla detassazione richiesta, all’esito degli adempimenti tempestivamente comunicati.