Abruzzo. Elezioni regionali in Abruzzo

Movimento Città per Vivere

da non meno di 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni di ciascuna delle quatro circoscrizioni, per un totale di non meno di 6.000 e da non più di 8.000 firme debitamente “autenticate e certificate”.

Ma ciò che è “veramente scandaloso” è che gli attuali Consiglieri e Gruppi Consiliari hanno stabilito che la sottoscrizione non è richiesta per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale: per questo gli attuali Gruppi presenti nel Consiglio regionale e quelli che si costituiranno un minuto prima della indizione delle prossime elezioni, non saranno tenuti alla raccolta delle firme.

“entro i 180 giorni” precedenti alla data di svolgimento delle elezioni.

Se il Presidente Chiodi, pur potendolo fare, non ha “anticipato” lo svolgimento delle elezioni, avrà avuto i suoi buoni motivi che spiegherà ai Cittadini abruzzesi. Ma se il Presidente Chiodi intende andare oltre i tre mesi dalla scadenza naturale della legislatura, sappia che questo non gli è consentito dallo Statuto della Regione Abruzzo e dalla Legge Elettorale, e se così facesse, si renderebbe responsabile della “invalidazione” di tutte quelle firme che non “risulteranno” raccolte entro i previsti 180 giorni.

Ma il fatto “nuovo” da me denunciato già il 9 giugno scorso, che ha impedito e impedisce ancora al Presidente Chiodi di stabilire la data delle elezioni è che, nel Parlamento nazionale non sono stati costituiti i “nuovi gruppi parlamentari” alla Camera e al Senato, compreso il Gruppo “FORZA ITALIA”, mentre in Consiglio regionale è costituito il Gruppo Popolo delle Libertà ed altri gruppi minori: pertanto non essendo ancora dato di sapere con quale simbolo e quali liste il centrodestra ed il Presidente Chiodi si presenteranno in Abruzzo, è “politicamente e personalmente” impossibile allo stesso stabilire la data delle elezioni.

Ciò mette “seriamente” in discussione il comportamento del Presidente della Regione e pone il Collegio regionale per le garanzie statutarie di fronte a una “seria” questione di conflitto di attribuzione tra organi statutari della Regione.

Il “vulnus” al procedimento elettorale, è aggravato anche dal fatto che lo stesso Consiglio Regionale, pur avendolo già dovuto fare, non ha ancora provveduto alla indicazione di uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie, ai sensi della L.R. 11 dicembre 2007, n. 42, poiché l’art. 80 dello Statuto, al Comma 3, stabilisce che la “Legge Elettorale” demanda al medesimo Collegio compiti amministrativi inerenti lo svolgimento delle elezioni.

Pio Rapagnà – ex Parlamentare

Roseto degli Abruzzi, 9 giugno 2013