Giulianova. Prosegue la linea dura contro i bivacchi. Il Sindaco Mastromauro firma un’ordinanza per garantire sicurezza e decoro all’Annunziata.

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Giulianova, 12 marzo 2013

Prosegue la linea dura contro i bivacchi. Il Sindaco Mastromauro firma un’ordinanza per garantire sicurezza e decoro all’Annunziata.

Dopo quella del luglio 2012 contro i bivacchi nelle aree pubbliche e quella più recente tesa a garantire sicurezza e decoro in zona stazione ferroviaria, il Sindaco ha firmato una nuova ordinanza per la salvaguardia e il miglioramento della qualità degli ambienti di vita comune e delle condizioni di vivibilità di via Di Vittorio e della zona limitrofe alla Chiesa di San Gabriele, al Centro Commerciale “I Portici” e all’Ufficio Provinciale del Lavoro.

Nelle zone oggetto dell’ordinanza – dichiara il sindaco Francesco Mastromaurosi verificano giornalmente episodi poco urbani che sfociano anche nel vandalismo. Anche in questa zona, come in quella di piazza Roma, tornarono a proporsi problemi di sicurezza che i cittadini percepiscono sempre più se è vero, come è vero, che stiamo assistendo ad una crescita delle segnalazioni, anche da parte dei titolari degli esercizi pubblici. Nelle ore diurne, grazie alla presenza del Vigile di Quartiere, figura voluto dalla mia Amministrazione, questi fenomeni sono contenuti, ma permane il problema dei bivacchi notturni, fonte di rischi sotto il profilo igienico-sanitario, a causa dell’abbandono di rifiuti, ma anche per quanto concerne la sicurezza”.

L’ordinanza fa divieto di sedersi o sdraiarsi sui gradini e sulle scalinate degli edifici e delle opere pubbliche; di sdraiarsi o dormire sulle panchine pubbliche o comunque di utilizzarle in modo improprio; di utilizzare le pertinenze degli edifici aperte al pubblico, o comunque accessibili, per mangiare, bere, giocare, dormire, oziare o compiere altre simili attività. E, ancora, è vietato adibire a giaciglio, anche temporaneo, aree pubbliche o private di uso pubblico o, comunque, accessibili; deturpare ed imbrattare cose mobili o immobili private; insudiciare o sporcare i pubblici edifici e le loro pertinenze, anche abbandonando rifiuti di qualunque genere, compresi i mozziconi di sigarette e le gomme da masticare, oppure materassi, panni, indumenti, stoviglie, ecc..

Questa ordinanza – continua il sindaco – come quella gemella relativa a piazza Roma, si propone di mettere a disposizione della Polizia Municipale e delle altre forze dell’ordine, che ringrazio per la loro costante azione, un ulteriore strumento per contrastare fenomeni poco consoni al vivere civile”.

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CITTÀ DI GIULIANOVA

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

ORIGINALE

AREA DELLA GIUNTA SINDACO ORDINANZA N. 84 del 08/03/2013

Oggetto:

Via Di Vittorio e zone limitrofe alla Chiesa San Gabriele, al Centro Commerciale “I Portici” ed all’Ufficio Provinciale del Lavoro – Norme urgenti per la salvaguardia ed il miglioramento della qualità degli ambienti di vita comuni e delle condizioni di vivibilità della zona.

IL SINDACO

Premesso che sulle traverse di Via Di Vittorio nonché nelle zone limitrofe alla Chiesa San Gabriele, al Centro Commerciale “I Portici” ed alT Ufficio Provinciale del Lavoro si verificano giornalmente e, soprattutto, nelle ore serali e notturne, episodi di inciviltà, maleducazione e talora di vandalismo: persone che si sdraiano o dormono sugli spazi pubblici, utilizzano le pertinenze degli edifici aperte al pubblico, o comunque da questi accessibili, per mangiare, bere, giocare, dormire, oziare o compiere altre simili attività, adibiscono a giaciglio, anche temporaneo, aree pubbliche o private ma di uso pubblico o comunque accessibili;

Atteso che le suddette condotte comportano situazioni di fatto tali da determinare condizioni igienico-sanitarie precarie a motivo dell’ abbandono, da parte degli interessati di rifiuti di natura domestica nonché oggetti di ogni genere, talora anche pericolosi;

Ravvisata la necessità e P urgenza di provvedere alla fissazione di norme per il contrasto di tutti quei comportamenti capaci di influire negativamente sulla vita della comunità locale in riferimento alla serena convivenza civile, alla sicurezza di cittadini ed utenti, alla fruibilità dei beni comuni ed alla tutela della qualità della vita e deli ambiente;

Considerato, quindi che P emanazione di tali norme appare ad oggi indispensabile per la tutela della salute e la salvaguardia delP ambiente estemo, onde evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati a soggetti giuridici e a cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, dell’ ente locale, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gH interessi tutelati in funzione dell’ ordine pubblico e della sicurezza pubblica;

Attesa, quindi, la necessità e l’urgenza di stabilire specifici divieti al fine di prevenire e/o eliminare le

situazioni pericolose di cui sopra che spesso si verificano nelle zone di cui alT oggetto;

Visto Part. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza”;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, a 267 ed in particolare l’articolo 54, così come modificato

dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, a 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n

125;

Visto il Decreto del Ministero dell intemo del 5 agosto 2008 in tema di incolumità pubblica e sicurezza
urbana;                                                                                                                         •       ..

Vista la legge 24 novembre 1981, a 689;

Dato atto che copia del presente provvedimento è stata preventivamente comunicata al Prefètto di Teramo, cohfàxprot. a 10965 del 08.03.2013;

ORDINA

a salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città, con particolare riferimento alte traverse di Via Di Vittorio nonché alte aree pubbliche, private ma di uso pubblico ovvero, comunque, accessibili site nelle vicinanze della Chiesa San Gabriele, del Centro Commerciale “I PorticF’ e dell’Ufficio Provinciate del Lavoro, è vietata ogni forma di bivacco e, più precisamente, è vietato:

a)   sedersi o sdraiarsi sui gradini e/o sulte scalinate degli edifici e delle opere pubbliche;

b)   sdraiarsi o dormire sulle panchine pubbliche, nonché utilizzarle in modo improprio tra cui anche appoggiandovi sopra i piedi, nonché animali o oggetti idonei ad insudiciarle;

c)   utilizzare le pertinenze degli edifici aperte al pubblico o, comunque, accessibili, per mangiare, bere, giocare, dormire, oziare o compiere altre simili attività;

d)   adibire a giaciglio, anche temporaneo, aree pubbliche o private di uso pubblico o, comunque, accessibili;

e)   deturpare ed imbrattare cose mobili o immobili private, salvo che il latto non costituisca reato perseguibile d’ufficio, o salvo che le persone offese non sporgano querela ai sensi deff art. 639 c.p., nei quali casi prevate l’azione penale su quella amministrativa;

f)    insudiciare e/o sporcare i pubblici edifici e le loro pertinenze, anche abbandonando rifiuti di qualunque genere, conpresi i mozziconi di sigarette e le gomme da masticare, oppure materassi, panni indumenti, stoviglie, ecc..

La violazione ai divieti di cui sopra, ai sensi dall’art. 7 bis d.Ivo 18 agosto 2000 a 267, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 300,00 (pagamento in misura ridotta €. 100,00). La sanzione è stabilita nella misura massima di €. 300,00 nel caso di violazioni commesse da persone in stato di manifesta ubriachezza.

Ai sensi dell’art. 13 della Legge 24 novembre 1981, a 689, è sempre disposto il sequestro cautelare ai fini della confisca amministrativa delle cose mobili che servirono o furono destinate a commettere la violazione, o che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo.

La presente ordinanza rimarrà in vigore fino alla completa risoluzione delle problematiche che ne hanno resa necessaria F adozione.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di L’Aquila (legge 6 dicembre 1971, n, 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, a 1199).