Teramo e Provincia

Teramo. CGIL: LAVORI USURANTI I CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO APPROVATO

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Roma, 31 marzo 2011
oggetto: Benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti che svolgono lavori usuranti.
Il testo del decreto legislativo approvato è sostanzialmente quello adottato dal precedente Governo nel marzo 2008, mai emanato definitivamente a causa dell’interruzione anticipata della legislatura, aggiornato con le drammatiche novità introdotte dalla legge 122 del 2010 (finestre mobili, aumento dell’età pensionabile in base alla speranza di vita a decorrere dal 2015).
Come ricorderete il Governo ha “sentito” le parti sociali sulla questione in un’unica riunione, quella del 25 gennaio. In tale riunione peraltro non fu distribuito alcun testo anche se il Ministero del lavoro dichiarò la propria volontà di ripartire dallo schema di decreto legislativo redatto dal precedente Governo. È da rilevare, però, che ufficiosamente circolavano testi particolarmente restrittivi: ci riferiamo in modo particolare al testo che prevedeva una soglia minima di 75 giornate lavorative notturne (a fronte delle 64 previste) per poter accedere al beneficio dei lavori usuranti.
Sia in quella riunione sia con apposita nota indirizzata al Ministero del Lavoro il 26 gennaio sia nelle audizioni effettuate presso le Commissioni Lavoro di Camera e Senato, rispettivamente il 1° ed il 10 marzo scorso, come CGIL CISL e UIL abbiamo manifestato il nostro parere e le nostre richieste sull’argomento, che di seguito riassumiamo:
1) è particolarmente importante che nel nostro ordinamento previdenziale venga finalmente adottato, in modo strutturale, un provvedimento organico sui benefici pensionistici esigibili dai lavoratori che svolgono lavori particolarmente faticosi e pesanti. Si tratta, infatti, di dare attuazione, anche se con un colpevole ritardo di tre anni, a quanto previsto e sottoscritto nel protocollo sul welfare del 2007, votato da più di 5 milioni di lavoratori. Finalmente si riconosce che i lavori non sono tutti uguali.
2) Lo schema di decreto legislativo adottato dal precedente Governo rappresenta un difficile punto di equilibrio raggiunto dopo una trattativa lunga, complicata e complessa. Si ricorda a tal fine la questione relativa al lavoro notturno: un lungo braccio di ferro con Confindustria che pretendeva che per tutti i lavoratori si dovesse fare riferimento alle 80 notti, sostenendo, purtroppo non da sola, che questo era il requisito indicato dal decreto legislativo 66 del 2003. Le confederazioni unitariamente hanno sempre ribadito, invece, che il numero delle notti da prendere a riferimento andava ricercato nella contrattazione collettiva nazionale, così come previsto proprio dal decreto legislativo 66/2003. Inutile dire che Confindustria continua a manifestare in ogni sede la sua profonda contrarietà al provvedimento,
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contrarietà condivisa anche da Rete Imprese Italia.
3) Si ricorda, inoltre, che lo schema di decreto legislativo ha ampliato la platea dei beneficiari: i destinatari della nuova normativa, infatti, sono oltre ai lavoratori che svolgono i lavori indicati dall’art. 2 del decreto Salvi del 1999, anche i lavoratori notturni, i lavoratori a catena ed i lavoratori che conducono veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo con almeno 9 posti. Per quanto attiene il lavoro notturno il beneficio è pieno (tre anni) se il lavoratore svolge tutte le notti almeno tre ore di lavoro nella fascia che va da mezzanotte alle cinque o se svolge almeno 78 giornate lavorative notturne in un anno. Il beneficio è ridotto a due anni di anticipo se il lavoratore svolge da 72 a 77 notti l’anno; è ridotto ad un anno per coloro che lavorano da 64 a 71 notti l’anno. A proposito delle 64 notti si ricorda che CGIL CISL e UIL hanno dichiarato tale soglia “equa ed irrinunciabile”e ne hanno chiesto anche la traduzione in ore (384 corrispondenti a 64 giorni per 6 ore lavorative). L’indicazione aggiuntiva delle 384 ore lavorate consentirebbe, infatti, di ampliare l’area dei beneficiari con riferimento ad alcune tipologie di lavoro particolarmente faticose e pesanti che svolgono turni di 8 ore.
4) Il decreto legislativo presenta però delle criticità che, già a suo tempo, erano state evidenziate e che sono state ribadite dalle Confederazioni, tanto più che tali criticità appaiono ora a causa del colpevole ritardo nell’adozione del provvedimento e della sopravvenuta crisi economica finanziaria ancora più penalizzanti per i lavoratori. Per questi motivi CGIL CISL e UIL hanno chiesto nella lettera del 26 gennaio scorso:
 l’eliminazione di ogni eventuale vincolo che leghi il diritto al beneficio alla condizione dello svolgimento del lavoro usurante nell’anno precedente la decorrenza della pensione – si fa presente peraltro che tale condizione non era prevista nella delega contenuta nella legge 247 del 2007.
 l’indicazione che l’accesso al beneficio possa avvenire, anche nella fase transitoria (fino al 2018) avendo effettuato l’attività particolarmente usurante per la metà dell’intera vita lavorativa o, alternativamente, per 7 anni negli ultimi dieci.
Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, rispetto alle osservazioni formulate da CGIL CISL e UIL ha recepito l’irrinunciabilità delle 64 notti, cosa estremamente importante rispetto ai testi restrittivi che erano circolati, ma non ha accolto le altre richieste e ciò sicuramente creerà moltissimi problemi ai lavoratori per dimostrare l’esigibilità del diritto al beneficio.
Nel testo del decreto legislativo sono, inoltre, scomparse le risorse finanziarie relative agli anni 2008, 2009 e 2010: risorse che, a nostro avviso, dovevano essere, invece, spalmate sugli altri anni, così come riteniamo che eventuali risparmi verificatisi nel corso di ogni singolo anno debbano essere rispalmati sugli anni successivi.
Le domande per coloro che hanno già maturato i requisiti o li matureranno nel corso del 2011 devono essere presentate entro il 30 settembre 2011 e devono essere corredate della documentazione attestante il diritto del lavoratore per tutto il periodo. I datori di lavoro sono tenuti a mettere a disposizione dei lavoratori la documentazione richiesta, anche se Confindustria ha già più volte manifestato la propria contrarietà rispetto a tutta la documentazione da produrre. È da rilevare che anche la questione relativa alla reperibilità
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della documentazione rappresenta un punto di criticità: sarà necessario un grande raccordo fra categorie territoriali e RSU dei singoli luoghi di lavoro proprio per aiutare i lavoratori nella ricerca della documentazione attestante il diritto ai benefici per il lavoro usurante.
Il Ministero del lavoro e il Ministero dell’Economia dovranno emanare, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, un decreto interministeriale attuativo, sentite le parti sociali. Ci auguriamo che sul predetto decreto si apra un vero e proprio confronto con il Ministero del Lavoro: è infatti in occasione di questo confronto che intendiamo porre il problema della sterilizzazione dei periodi di cassa integrazione e di qualsiasi altro ammortizzatore sociale negli ultimi 10 anni di lavoro da prendere a riferimento per la richiesta del beneficio. La determinazione degli ultimi 10 anni andrebbe quindi fatta slittare indietro di tanti periodi quanti sono quelli che il lavoratore ha passato in Cassa integrazione o ha percepito qualsiasi altro tipo di ammortizzatore sociale. A nostro avviso, inoltre, dovrebbero essere considerati come periodi neutri anche tutti gli altri periodi coperti totalmente da contribuzione figurativa (ad esempio il periodo di congedo biennale retribuito per handicap).
Si riporta di seguito un primo commento al testo del decreto legislativo approvato ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il testo del decreto prevede, per i lavoratori dipendenti addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. lavori usuranti), il diritto a conseguire la pensione di anzianità con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
1- Destinatari (art. 1)
L’art. 1, ai commi 1 e 2, definisce le tipologie dei lavoratori dipendenti e la durata dell’attività usurante per accedere al diritto al trattamento pensionistico di anzianità con i requisiti agevolati.
1.1 – Requisito soggettivo
Relativamente al requisito soggettivo, il comma 1 stabilisce che l’accesso alla pensione di anzianità con i requisiti ridotti può essere esercitato dalle seguenti categorie di lavoratori dipendenti:
1 addetti alle lavorazioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999 quali:
 “lavori in galleria, cava o miniera”; mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
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 “lavori nelle cave” mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
 “lavori nelle gallerie” mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
 “lavori in cassoni ad aria compressa”;
 “lavori svolti dai palombari”;
 “lavori ad alte temperature”; mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
 “lavorazione del vetro cavo”; mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
 “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
 “lavori di asportazione dell’amianto” mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
2 notturni come definiti da decreto legislativo n. 66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno:
 per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2008 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti dal 1° luglio 2009;
 per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino per l’intero anno lavorativo.
3 addetti alla linea catena – con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità- dipendenti di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’Inail riportate nella tabella seguente.
Voce
Lavorazioni
1462
Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197
Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione articoli finiti, etc.
6322
Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411
Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581
Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582
Elettrodomestici
6590
Altri strumenti ed apparecchi
8210
Confezioni con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230
Confezioni di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo
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4 conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.
1.2 – Requisito oggettivo
Per quanto riguarda il requisito oggettivo, il comma 2 stabilisce che l’anticipo pensionistico è concesso a condizione che il lavoratore abbia svolto una o più delle attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno:
 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, per le pensioni da liquidare con decorrenza compresa tra l’entrata in vigore della legge ed entro il 31/12/2017;
 la metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni aventi decorrenza dal 1/1/2018.
In altri termini, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31/12/2017, si deve tener conto soltanto degli ultimi 10 anni di attività lavorativa: in tale periodo il lavoratore deve aver svolto attività usuranti per almeno 7 anni. Inoltre, la collocazione dell’inciso “compreso l’anno di maturazione dei requisiti”, sembra voler dire che il lavoratore nell’anno di maturazione dei requisiti per il diritto a pensione anticipata deve svolgere attività usurante.
Se così fosse, si potrebbe determinare questa paradossale situazione: lavoratori che hanno svolto lavorazioni usuranti per tutta la vita lavorativa fino all’anno precedente a quello della maturazione dei requisiti, e che nell’anno di maturazione dei requisiti stessi non svolgono attività usurante in quanto si trovano in CIGS, o hanno perso il lavoro e si trovano in mobilità, ecc., risulterebbero esclusi dal beneficio pensionistico anticipato.
Per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018, invece, la sola condizione posta dal testo del decreto è che il lavoratore abbia svolto attività usuranti per almeno la metà della vita lavorativa, indipendentemente dalla loro collocazione temporale.
Il comma 3, prevede che ai fini del perfezionamento del periodo di svolgimento di attività usuranti (7 anni negli ultimi 10 o metà della vita lavorativa complessiva) vanno esclusi i periodi di attività lavorativa coperti totalmente da contribuzione figurativa (CIGS, mobilità, ecc.)
I periodi di malattia indennizzati, ad esempio, essendo normalmente coperti da contribuzione figurativa in modo parziale dovrebbero essere considerati utili.
Per quanto riguarda la valutazione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa deve essere chiarito se verranno neutralizzati o meno. A nostro avviso, tali periodi essendo esclusi dovrebbero essere considerati come periodi neutri.Di conseguenza il decennio di riferimento dovrebbe essere ampliato per un periodo pari a quello coperto totalmente da contribuzione figurativa.
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2 – Benefici pensionistici (art. 1)
I lavoratori dipendenti che soddisfano i criteri sopraindicati possono accedere al pensionamento anticipato con requisiti ridotti rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori. Resta comunque fermo il requisito contributivo minimo di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti.
Il beneficio pensionistico che decorre, con una diversa modulazione, dal 1° luglio 2008 è concesso solo ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e consiste in una riduzione dei requisiti generali per il diritto alla pensione di anzianità.
Il beneficio pieno spetta:
 ai lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui al DM del 19/5/1999;
 agli addetti alla linea catena;
 ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
 ai lavoratori notturni che svolgono attività per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino per l’intero anno lavorativo o per almeno 78 notti di lavoro all’anno.
Ai lavoratori dipendenti notturni con meno di 78 notti di lavoro all’anno il beneficio pensionistico spetta, invece, in misura ridotta e, come illustrato in un paragrafo successivo, è modulato in ragione del numero di notti lavorate.
La decorrenza di tutti i trattamenti pensionistici liquidati sulla base dei requisiti ridotti, sia in misura piena che parziale, non può essere anteriore alla data di entrata in vigore del decreto. Ciò vuol dire che l’applicazione dei benefici per il diritto al pensionamento anticipato non può comunque dare luogo ad arretrati.
Il testo del decreto nulla dice per i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi sopraindicati che maturano il requisito per il diritto a pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
A riguardo, riteniamo che anche tali lavoratori possano accedere al pensionamento anticipato con requisiti ridotti rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori. Si dovrà, ovviamente, tener conto dei differenti requisiti di età e di quota, nonché del diverso regime delle decorrenze.
2.1 – Benefici pieni
I commi 4, 5 e 6 stabiliscono la modulazione dell’anticipo della pensione di anzianità rispetto ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti nei vari periodi temporali.
2.1.1 – Benefici nel periodo transitorio
Per i soggetti che maturano i requisiti per il diritto a pensione anticipata nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2012, il comma 5 stabilisce che l’anticipo rispetto a quanto
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previsto per i lavoratori dipendenti in via ordinaria varia tra 1 e 3 anni in riferimento all’età anagrafica e tra 1 e 2 unità in relazione alla somma di età anagrafica e anzianità contributiva (c.d. quota).
Nella tabella che segue sono indicati i requisiti ordinari e ridotti richiesti nel periodo transitorio, nonché la riduzione del requisito dell’età anagrafica e della quota.
Data maturazione requisiti
Requisiti ordinari
Requisiti ridotti
Beneficio
Età minima
Contributi minimi
Quota*
Età minima
Contributi minimi
Quota*
Età
Quota
2° semestre 2008
58
35
57
35
– 1
1° semestre 2009
58
35
57
35
– 1
2° semestre 2009
59
35
95
57
35
93
– 2
– 2
1° semestre 2010
59
35
95
57
35
94
– 2
– 1
2° semestre 2010
59
35
95
57
35
94
– 2
– 1
Anno 2011
60
35
96
57
35
94
– 3
– 2
Anno 2012
60
35
96
57
35
94
– 3
– 2
*perfezionati i requisiti minimi di età e di contribuzione è comunque necessario raggiungere la “quota” richiesta. A tal fine concorrono sia i mesi che le frazioni di essi sia dell’età che della contribuzione.
Per fare un esempio di applicazione del beneficio per coloro che hanno maturato i requisiti prima dell’entrata in vigore del decreto, ipotizziamo un lavoratore dipendente nato il 30 giugno 1952 con 35 anni di contribuzione a giugno del 2009.
In base ai requisiti ordinari tale dipendente maturerà il diritto a pensione il 30 giugno 2012 (60 anni di età, almeno 35 anni di contribuzione e quota 96) e la prima decorrenza utile della pensione sarà dal 1° luglio 2013.
Se, invece, il lavoratore ha diritto all’anticipo al pensionamento per lo svolgimento di attività usuranti, il diritto a pensione di anzianità risulta già maturato al 30 giugno 2009, ed in tal caso la decorrenza della pensione sarà la prima data utile successiva all’entrata in vigore del decreto.
Tipologia lavoratore
Data nascita
Età al 30.6.2009
Contribuzione al 30.6.2009
Requisiti per diritto a pensione
Decorrenza pensione*
Età minima
Contribuzione minima
Quota
Lavoratore usurato
30.6.1952
57
35
57
35
1.5.2011*
Lavoratore ordinario
30.6.1952
57
35
60
35
96
1.7.2013**
*se il decreto verrà pubblicato entro il 15 aprile 2011, la prima decorrenza utile è il 1.5.2011.
**la prima decorrenza utile è dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (decorrenza mobile, legge 122/2010)
2.1.2 – Benefici a regime
A partire dal 1° gennaio 2013, il comma 4 prevede che il diritto al trattamento pensionistico di anzianità anticipata si consegue con un’età anagrafica ridotta di 3 anni e una somma di età anagrafica e anzianità contributiva (c.d. quota) ridotta di 3 unità rispetto ai requisiti ordinari.
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In altri termini a partire dal 2013 i destinatari dell’anticipo pensionistico, possono conseguire la pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva, almeno 58 anni di età e quota 94.
Il diritto alla pensione di anzianità per la generalità dei lavoratori dipendenti nel 2013 si matura con almeno 35 anni di anzianità contributiva, almeno 61 anni di età e quota 97.
A partire dal 2015, inoltre, l’art. 12, commi da 12-bis a 12-quinques della legge n. 122/2010 ha previsto l’adeguamento dell’età pensionabile in ragione dell’incremento della speranza di vita. Gli adeguamenti interessano sia le pensioni di vecchiaia che quelle di anzianità, sono aggiornati con cadenza triennale ed in fase di prima applicazione l’incremento dell’età non può essere superiore a 3 mesi. Per quanto riguarda la pensione di anzianità, l’innalzamento del requisito anagrafico comporta il corrispondente incremento della quota. Nel 2015 i requisiti minimi per perfezionare il diritto a pensione di anzianità saranno: 35 anni di contribuzione, 61 anni e 3 mesi di età e quota 97 e 3 mesi.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa con l’indicazione dei requisiti ordinari e di quelli ridotti richiesti per il pensionamento di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 2013, nonché del beneficio in termini di riduzione del requisito dell’età anagrafica e della quota.
Data maturazione requisiti
Requisiti ordinari
Requisiti ridotti
Beneficio
Età minima anni e mesi
Contributi minimi
Quota* anni e mesi
Età minima anni e mesi
Contributi minimi
Quota* anni e mesi
Età
Quota
Anno 2013
61
35
97
58
35
94
– 3
– 3
Anno 2014
61
35
97
58
35
94
– 3
– 3
Anno 2015
61 e 3
35
97 e 3
58 e 3
35
94 e 3
– 3
– 3
Anno 2016
61 e 3
35
97 e 3
58 e 3
35
94 e 3
– 3
– 3
*perfezionati i requisiti minimi di età e di contribuzione è comunque necessario raggiungere la “quota” richiesta. A tal fine concorrono sia i mesi che le frazioni di essi sia dell’età che della contribuzione.
Per mettere in evidenza le differenze tra i requisiti ordinari e quelli ridotti per l’accesso a pensione di anzianità prendiamo ad esempio un lavoratore dipendente nato il 30 giugno 1955 che matura 36 anni di contribuzione a giugno del 2013.
Se il lavoratore ha diritto all’anticipo pensionistico per lo svolgimento di attività usuranti, i requisiti risulteranno maturati alla data del 30 giugno 2013.
Diversamente il lavoratore maturerà i requisiti ordinari il 30 settembre del 2016.
Tipologia lavoratore
Data nascita
Età al 30.6.2013
Contributi al 30.6.2013
Requisiti per diritto a pensione
Data maturazione requisiti
Decorrenza pensione
Età minima
Contribuzione minima
Quota
Lavoratore usurato
30.6.1955
58
36
58
35
94
30.6.2013
1.7.2014
Lavoratore ordinario
30.6.1955
58
36
61 e 3
35
97 e 3
30.9.2016
1.10.2017
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Il lavoratore “usurato” potrà conseguire il pensionamento di anzianità con un anticipo di tre anni e tre mesi rispetto al lavoratore “ordinario”.
2.2 – Lavoratori notturni con benefici ridotti
Come già specificato, i lavoratori notturni che svolgono attività per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino per l’intero anno lavorativo e quelli che svolgono almeno 78 notti di lavoro all’anno hanno diritto al beneficio pensionistico pieno.
Invece, ai lavoratori notturni con meno di 78 notti di lavoro all’anno la riduzione dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità, modulata in ragione del numero di notti lavorate, spetta a decorrere dal 1° luglio 2009.
Per tali soggetti, il comma 6 prevede che la riduzione del requisito dell’età anagrafica non può superare i 2 anni per i dipendenti che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 72 a 77 ed 1 anno per coloro che prestano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 64 a 71.
2.2.1 – Lavoratori notturni “72/77 notti”
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa con l’indicazione dei requisiti ordinari e di quelli ridotti richiesti per i lavoratori notturni con numero di notti annue da 72 a 77, nonché del beneficio in termini di riduzione del requisito dell’età anagrafica e della quota.
Data maturazione requisiti
Requisiti ordinari
Requisiti ridotti (72-77 notti)
Beneficio
Età minima anni e mesi
Contributi minimi
Quota* anni e mesi
Età minima anni e mesi
Contributi minimi
Quota* anni e mesi
Età in anni
Quota
2° semestre 2009
59
35
95
57
35
93
– 2
– 2
1° semestre 2010
59
35
95
57
35
94
– 2
– 1
2° semestre 2010
59
35
95
57
35
94
– 2
– 1
Anno 2011
60
35
96
58
35
94
– 2
– 2
Anno 2012
60
35
96
58
35
94
– 2
– 2
Anno 2013
61
35
97
59
35
94
– 2
– 3
Anno 2014
61
35
97
59
35
94
– 2
– 3
Anno 2015
61 e 3
35
97 e 3
59 e 3
35
94 e 3
– 2
– 3
Anno 2016
61 e 3
35
97 e 3
59 e 3
35
94 e 3
– 2
– 3
*perfezionati i requisiti minimi di età e di contribuzione è comunque necessario raggiungere la “quota” richiesta. A tal fine concorrono sia i mesi che le frazioni di essi sia dell’età che della contribuzione.
Per evidenziare l’anticipo del pensionamento, prendiamo ancora ad esempio il lavoratore dipendente nato il 30 giugno 1955 che matura 36 anni di contribuzione a giugno del 2013.
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Se il lavoratore ha diritto all’anticipo pensionistico per lo svolgimento di lavoro notturno con numero di notti annue da 72 a 77, i requisiti pensionistici risulteranno maturati alla data del 30 giugno 2014.
Diversamente il lavoratore maturerà i requisiti ordinari il 30 settembre del 2016.
Tipologia lavoratore
Data nascita
Età al 30.6.2013
Contributi al 30.6.2013
Requisiti per diritto a pensione
Data maturazione requisiti
Decorrenza pensione
Età minima anni e mesi
Contribuzione minima
Quota anni e mesi
Lavoratore 64/71 notti
30.6.1955
58
36
60
35
95 e 3
30.6.2014
1.7.2015
Lavoratore ordinario
30.6.1955
58
36
61 e 3
35
97 e 3
30.9.2016
1.10.2017
Il lavoratore notturno con “72/77 notti” all’anno potrà conseguire il pensionamento di anzianità con un anticipo di 2 anni e 3 mesi rispetto al lavoratore “ordinario”.
2.2.2 – Lavoratori notturni “64/71 notti”
Nella tabella che segue sono indicati i requisiti ordinari e quelli ridotti richiesti per i lavoratori notturni con numero di notti annue da 64 a 71, nonché il beneficio in termini di riduzione del requisito dell’età anagrafica e della quota.
Data maturazione requisiti
Requisiti ordinari
Requisiti ridotti (64-71 notti)
Beneficio
Età minima anni e mesi
Contributi minimi
Quota* anni e mesi
Età minima anni e mesi
Contributi minimi
Quota* anni e mesi
Età
Quota
2° semestre 2009
59
35
95
58
35
93
– 1
– 2
1° semestre 2010
59
35
95
58
35
94
– 1
– 1
2° semestre 2010
59
35
95
58
35
94
– 1
– 1
Anno 2011
60
35
96
59
35
94
– 1
– 2
Anno 2012
60
35
96
59
35
94
– 1
– 2
Anno 2013
61
35
97
60
35
95
– 1
– 2
Anno 2014
61
35
97
60
35
95
– 1
– 2
Anno 2015
61 e 3
35
97 e 3
60 e 3
35
95 e 3
– 1
– 2
Anno 2016
61 e 3
35
97 e 3
60 e 3
35
95 e 3
– 1
– 2
*perfezionati i requisiti minimi di età e di contribuzione è comunque necessario raggiungere la “quota” richiesta. A tal fine concorrono sia i mesi che le frazioni di essi sia dell’età che della contribuzione.
Per evidenziare l’anticipo del pensionamento, riprendiamo nuovamente ad esempio il lavoratore dipendente nato il 30 giugno 1955 che matura 36 anni di contribuzione a giugno del 2013.
Se il lavoratore ha diritto all’anticipo pensionistico per lo svolgimento di lavoro notturno con numero di notti annue da 64 a 71, i requisiti pensionistici risulteranno maturati alla data del 30 settembre 2015.
11
Diversamente il lavoratore maturerà i requisiti ordinari il 30 settembre 2016.
Data nascita
Età al 30.6.2013
Contributi al 30.6.2013
Requisiti per diritto a pensione
Data maturazione requisiti
Decorrenza pensione
Età minima
Contribuzione minima
Quota
Lavoratore 64/71 notti
30.6.1955
58
36
60
35
95
30.9.2015
1.10.2016
Lavoratore ordinario
30.6.1955
58
36
61
35
97
30.9.2016
1.10.2017
Il lavoratore notturno con “64/71” notti all’anno potrà conseguire il pensionamento di anzianità con un anticipo di 1 anno rispetto al lavoratore “ordinario”.
2.3 – Lavoratori che hanno svolto attività usuranti di diverso tipo
Il comma 7 dispone le modalità per definire il beneficio pensionistico da applicare nel caso in cui il lavoratore abbia svolto attività usuranti di diverso tipo.
Il criterio da adottare individuato dal testo del decreto è quello della prevalenza.
In sostanza la disposizione stabilisce che va considerata l’attività usurante svolta in prevalenza nel periodo di riferimento:
 7 anni degli ultimi 10 di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31.12.2017
 la metà dell’intera vita lavorativa per le pensioni aventi decorrenza dal 1.1.2018.
In caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente delle diverse attività usuranti va attribuito il beneficio più favorevole.
Per fare un esempio:
un lavoratore notturno che matura il diritto a pensione nel 2011 e perfeziona il requisito dei 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa con lo svolgimento di lavoro notturno con numero di notti annue da 64 a 71 e da 72 a 77: se per almeno la metà dei 7 anni (per almeno 3 anni e 6 mesi) ha svolto lavoro notturno con un numero di notti annue tra 72 e 77 ha diritto all’applicazione dei benefici spettanti ai lavoratori notturni con un numero di notti annue da 72 a 77.
Un altro esempio:
un lavoratore che matura il diritto a pensione nel 2011 e perfeziona il requisito dei 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa per lo svolgimento di lavoro notturno con numero di notti annue da 64 a 71 e per lo svolgimento di addetto alla linea catena: se per almeno la metà dei 7 anni (per almeno 3 anni e 6 mesi) ha svolto lavoro come addetto alla linea catena ha diritto all’applicazione dei benefici spettanti ai lavoratori addetti alla linea catena.
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3 – Incumulabilità con altre tipologie di benefici
Il comma 8, nel confermare le norme di miglior favore previste per particolari regimi rispetto a quelle previste nell’assicurazione generale obbligatoria, stabilisce la non cumulabilità e non integrabilità dei benefici previsti dal decreto in esame con quelli dei particolari regimi pensionistici anticipati (militari, polizia, vigili del fuoco).
4 – Decorrenza della pensione
Anche se tra i destinatari del provvedimento vi sono ricompresi i lavoratori che hanno maturato il requisiti per il diritto al pensionamento anticipato dal 2008, il comma 9 dispone che il diritto al pensionamento anticipato ha effetto dalla prima decorrenza utile dall’entrata in vigore del dispositivo di legge, ed in ogni caso successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
5 – Domanda per l’accesso al beneficio (art. 2)
In considerazione della complessità per accertare i requisiti soggettivi ed oggettivi del lavoratore, l’art. 2 dello schema di decreto fissa le modalità ed i termini di presentazione della domanda per accedere al beneficio.
La domanda, corredata dalla documentazione probante, va presentata all’Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto entro il:
 30 settembre 2011 qualora il soggetto abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
 31 marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati per i lavoratori che maturano tali requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012.
La presentazione della domanda oltre i termini suddetti comporta, ovviamente in caso di esito positivo, il differimento della decorrenza della pensione di:
 1 mese, se il ritardo è compreso in 1 mese;
 2 mesi, se il ritardo è compreso tra 1 mese e 2 mesi;
 3 mesi, se il ritardo è di 3 mesi e oltre.
Il comma 2, dispone che la domanda deve essere corredata con documentazione di data certa necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti soggettivi (tipologia dell’attività svolta) ed oggettivi (durata dell’attività) per il diritto all’anticipo al pensionamento.
La documentazione da allegare alla domanda, elencata nel comma 2, è la seguente:
 prospetto di paga;
 libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
 libretto di lavoro;
 contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
 ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansione;
 documentazione medico-sanitaria;
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 comunicazioni ai sensi dell’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 ovvero comunicazioni di cui al successivo articolo 5, comma 1;
 comunicazioni di cui al successivo articolo 5, comma 2;
 carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e certificato di idoneità alla guida;
 documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 comunicazioni di assunzione ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 15 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 29 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni;
 dichiarazione di assunzione ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
 altra documentazione equipollente.
Per dimostrare lo svolgimento e la durata delle attività usuranti il lavoratore dovrà ricorrere necessariamente al datore di lavoro a cui dovrà chiedere le copie di documenti e gli elementi occorrenti per ricostruire la documentazione di data certa.
Il comma 6 prevede che il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile al lavoratore la documentazione da produrre a corredo della domanda.
Considerato il ruolo del datore di lavoro, quale soggetto titolato alla produzione della documentazione necessaria, appare evidente ed indispensabile, per tutelare nel miglior modo possibile il lavoratore, uno stretto raccordo tra l’Inca e le categorie sindacali ai vari livelli.
Il testo del decreto prevede, inoltre, con il comma 5, l’adozione di un sistema di rilevazione in via automatica, da definire con decreto attuativo, dello svolgimento da parte del lavoratore delle attività usuranti.
Il comma 3, dispone che l’ente previdenziale comunica all’interessato, nel caso in cui vengano accertati positivamente i requisiti di lavoratore usurato, la prima decorrenza utile della pensione anticipata.
La decorrenza del trattamento pensionistico resta, comunque, subordinata alla presentazione della domanda di pensione.
6 – Salvaguardia dei limiti di spesa (art. 3)
L’art. 3 prevede un meccanismo di salvaguardia per evitare il superamento dei limiti di spesa che consiste nel differimento della decorrenza dei trattamenti di pensione nel caso in cui dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte si verifichi uno scostamento rispetto alla copertura finanziaria a disposizione.
La decorrenza viene differita con criteri di priorità in ragione della data di maturazione dei requisiti per il diritto a pensione anticipata e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda.
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7 – Modalità attuative (art. 4)
Per dare attuazione al decreto legislativo, l’art. 4 prevede l’emanazione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo stesso, di un decreto contenente le disposizioni di dettaglio che riguardano, tra l’altro, anche la disciplina del procedimento accertativo in relazione alla documentazione necessaria per la concessione del beneficio, con particolare riferimento all’accertamento delle attività alla “linea catena”, e al lavoro notturno.
Altre disposizioni attuative riguardano le modalità di espletamento del monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il meccanismo di salvaguardia del limite di spesa, le comunicazioni dell’esito della domanda che l’ente previdenziale fornisce al lavoratore.
8 – Sanzioni (art. 6)
La disposizione prevede, anche al fine di evitare convergenze di interesse tra lavoratori e datori di lavoro, sanzioni economiche nei confronti del soggetto che ha fornito documentazione falsa.
La verifica della veridicità della documentazione necessaria che ha dato luogo all’attribuzione dei benefici pensionistici per lo svolgimento di lavoro usurante è demandata al personale ispettivo del Ministero del lavoro e degli enti previdenziali.
Nel caso di benefici previdenziali conseguiti con l’utilizzo di documentazione non veritiera, il soggetto che ha fornito tale documentazione è tenuto a versare, a titolo di sanzione, all’Istituto previdenziale che ha erogato la prestazione una somma pari al doppio di quella erogata.
Inoltre, rimanendo ferme le disposizioni in materia di revoca della pensione e di ripetizione dell’indebito, nel caso di perdita dei requisiti per il diritto a pensione il trattamento viene revocato, ed in caso di dolo il pensionato è tenuto a restituire la somma indebitamente riscossa.
La Presidente dell’INCA
La Segretaria Confederale
Morena Piccinini
Vera Lamonica
LAVORI USURANTI
I CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO APPROVATO
Riportiamo una sintesi delle principali novità, riguardanti i dipendenti privati e pubblici, contenute nel DL.vo approvato ma non ancora pubblicato.
BENEFICIO PREVISTO:
• ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI ANZIANITA’ CON UN ANTICIPO MAX DI 3 ANNI RISPETTO ALLE REGOLE GENERALI PER I SEGUENTI CASI:
1. MANSIONI PARTICOLARMENTE USURANTI (LAVORI IN GALLERIA, CAVA O MINIERA, LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA ECC.);
2. LAVORI ALLA LINEA CATENA;
3. CONDUCENTI DI VEICOLI PESANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI PERSONE;
4. LAVORO NOTTURNO ( ALMENO 3 ORE TRA LA MEZZANOTTE E LE 5 DEL MATTINO PER L’INTERO ANNO O PER ALMENO 78 TURNI NELL’ANNO. PER UN NUMERO DI TURNI DA 72 A 77 L’ANTICIPO E’ DI 2 ANNI, DA 64 A 71 L’ANTICIPO E’ DI 1 ANNO.)
L’ANTICIPO SPETTA SE L’ATTIVITA’ USURANTE E’ STATA SVOLTA PER ALMENO 7 DEGLI ULTIMI 10 ANNI.
I LAVORATORI INTERESSATI DOVRANNO PRODURRE DOMANDA ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2011.

PATRONATO INCA CGIL DI TERAMOViale F. Crispi 173-181-64100 TeramoTel. 0861-210930 Fax 210921Teramo 31/03/2011LAVORI USURANTII CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO APPROVATORiportiamo una sintesi delle principali novità, riguardanti i dipendenti privati e pubblici, contenute nel DL.vo approvato ma non ancora pubblicato.BENEFICIO PREVISTO:• ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI ANZIANITA’ CON UN ANTICIPO MAX DI 3 ANNI RISPETTO ALLE REGOLE GENERALI PER I SEGUENTI CASI:1. MANSIONI PARTICOLARMENTE USURANTI (LAVORI IN GALLERIA, CAVA O MINIERA, LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA ECC.);2. LAVORI ALLA LINEA CATENA;3. CONDUCENTI DI VEICOLI PESANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI PERSONE;4. LAVORO NOTTURNO ( ALMENO 3 ORE TRA LA MEZZANOTTE E LE 5 DEL MATTINO PER L’INTERO ANNO O PER ALMENO 78 TURNI NELL’ANNO. PER UN NUMERO DI TURNI DA 72 A 77 L’ANTICIPO E’ DI 2 ANNI, DA 64 A 71 L’ANTICIPO E’ DI 1 ANNO.)L’ANTICIPO SPETTA SE L’ATTIVITA’ USURANTE E’ STATA SVOLTA PER ALMENO 7 DEGLI ULTIMI 10 ANNI.I LAVORATORI INTERESSATI DOVRANNO PRODURRE DOMANDA ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2011.

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