Italia

Italia. Stop alle vendite telefoniche Istituito il registro pubblico di chi si oppone alle vendite telefoniche

Chieti, 16 Novem. ’10, Martedì, S. Margherita – Anno XXXI n. 432 – www.abruzzopress.infoabruzzopress@yahoo.it – Tr. Ch 1/81


Agenzia ABRUZZOpress >>> Nazionale


Servizio Stampa – CF 93030590694 – Tel. 0871 63210 – Fax 0871 404798 – Cell. 333. 2577547  –  Dir. Resp. Marino Solfanelli



Ap – Decreti

Stop alle vendite telefoniche

Istituito il registro pubblico di chi si oppone alle vendite telefoniche

di David Ferrante

Il D.P.R. 178/2010 pone una limitazione alle troppo frequenti e troppo invadenti promozioni e vendite telefoniche.

Sempre più assiduamente il telefono di casa squilla per la pressante insistenza di addetti alle vendite telefoniche che propongono sconti, offerte, promozioni e contratti. Invadenza aggravata, non raramente, dall’insolenza di chi, non di certo per propria colpa, è costretto a spillare contratti per ottenere un piccolo stipendio per sopravvivere.

Coloro che trovano fastidiosa questa forma di vendita possono avvalersi del D.P.R. in questione per inibire il proprio recapito telefonico alle promozioni commerciali.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n.178 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2010 n. 256 – infatti, è, come si esplicita nel testo, un «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali». Ogni abbonato può chiedere gratuitamente al proprio gestore telefonico di essere inscritto a questo registro. Lo si può fare compilando l’apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro pubblico, mediante chiamata al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel registro, inviando una lettera raccomandata o fax al recapito del gestore oppure mediante posta elettronica.

Gli operatori commerciali possono accedere, a pagamento, agli elenchi degli abbonati ma quando effettuano la chiamata hanno l’obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante e di informare l’utente che i dati sono sati estratti dagli elenchi di abbonati e di fornire le indicazioni utili per iscriversi al registro delle opposizioni alle vendite telefoniche e, quindi, non ricevere più messaggi pubblicitari.

image_pdfimage_print
Condividi:

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Controllo anti spam: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.