19
May , 2013
Sunday

GiulianovaNews

"Giulianova News Notizie. www.giulianovanews.it Il primo giornale online sulla Città di Giulianova. Diretto da Walter De Berardinis"

l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è tempestivamente intervenuta per chiarire i possibili equivoci derivanti dall’ordinanza del Comune di Giulianova n. 364 del 10 luglio 2012 . In allegato l’istanza per la modifica di tale provvedimento inviata agli organi competenti.

Restiamo in attesa della documentazione richiesta.

Cordiali saluti, Pier Luigi Ciolli

____________________________________________

IL TESTO DELLA LETTERA

____________________________________________

Firenze, 13 luglio 2012
Fax Spett. Comune di Giulianova
anticipato tramite P.E.C. protocollogenerale@comunedigiulianova.it
Fax 085 8021268
Email Spett. Comune di Giulianova
c.a. Sindaco Avv. Francesco Mastromauro
f.mastromauro@comune.giulianova.te.it
Spett. Comune di Giulianova
c.a. Dirigente Area III Avv. Andrea Sisino
a.sisino@comune.giulianova.te.it
E per conoscenza Egr. Direttore della Divisione II
via P.E.C. Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Dipartimento per i trasporti, la navigazione
E i sistemi informativi e statistici
Ministero Infrastrutture e Trasporti
via Giuseppe Caraci 36
00157 Roma
dg.ss@pec.mit.gov.it
Oggetto: Istanza per la modifica dell’ordinanza n. 364 del 10 luglio 2012.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in
via San Niccolò 21, in persona del suo Presidente, quale associazione che tutela
gli interessi diffusi degli utenti della strada, in particolare delle famiglie in
autocaravan, su segnalazione di propri associati e al fine di evitare contenziosi con
oneri per gli utenti della strada e la Pubblica Amministrazione,
PREMESSO CHE
. con ordinanza n. 364 del 10 luglio 2012 il Comune di Giulianova vietava “nelle
aree pubbliche della città in cui il Codice della Strada consente il parcheggio e la sosta dei
veicoli…l’occupazione continuativa da parte di camper, furgoni, roulottes e autoveicoli in
genere se ed in quanto, tale continuità, sia connotata in termini di bivacco, abituale dimora,
se non anche domicilio” (allegato 1);
. il divieto risulta istituito perché numerose aree pubbliche della città sarebbero
occupate da “camper, furgoni e roulottes nonché autoveicoli in genere utilizzati come luogo
di bivacco, dimora, e financo domicilio”. Tale circostanza compromette le condizioni
igienico-sanitarie, la sicurezza urbana e il sicuro vivere civile;
. i comportamenti integranti “bivacco, dimora e financo domicilio” possono realizzarsi
a prescindere dall’utilizzo di un veicolo. Pertanto il riferimento a “camper,
furgoni, roulottes nonché autoveicoli in genere” oltre a contenere termini non
contemplati dal codice della strada (camper, roulottes) appare inconferente. Si
sottolinea l’erroneo accostamento dei suddetti comportamenti al termine
camper (rectius, autocaravan);
. l’ordinanza n. 364/2012 fa riferimento ad aree private destinabili alla sosta di
“roulottes ed analoghi autoveicoli”;
. tra le fonti normative non è richiamato il codice della strada. Nondimeno, il
riferimento al D.Lgs. 285/1992 e al relativo regolamento di esecuzione e
attuazione appare imprescindibile giacché nel testo dell’ordinanza si fa
riferimento al parcheggio, alla sosta e all’occupazione della sede stradale,
nonché all’utilizzo improprio delle aree pubbliche tale da limitarne la corretta
fruibilità ai sensi del codice della strada;
CONSIDERATO CHE
. dal complessivo tenore del provvedimento l’intento dell’amministrazione
appare quello di vietare le condotte integranti “bivacco, dimora, e financo domicilio”:
in sostanza attività che evocano l’azione di campeggio e non la sosta;
. i concetti di sosta e campeggio devono essere tenuti distinti. In più, i
comportamenti che integrano il campeggio, il bivacco possono essere compiuti
a prescindere dall’eventuale utilizzo di un veicolo;
. ai sensi dell’art. 157 codice della strada la sosta è definita come “sospensione della
marcia del veicolo, protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del
conducente”. La sosta, dunque, ha un significato univoco che non può
confondersi con altre situazioni o attività;
. per quanto riguarda le autocaravan, l’art. 185 comma 2 codice della strada
stabilisce che la mera sosta di un’autocaravan non costituisce campeggio né
attendamento e simili. Peraltro, il comma 6 del medesimo articolo punisce lo
scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride al di fuori degli impianti
di smaltimento igienico-sanitario;
. con legge n. 336/91 e successivo D.Lgs. 285/92 (codice della strada), il
legislatore è intervenuto per evitare i contenziosi tra utenti in autocaravan ed
enti proprietari delle strade con una ratio semplice e chiara, portatrice di una
serie di innovazioni tra le quali la netta distinzione tra sosta e campeggio e
l’applicazione, alle autocaravan, della stessa disciplina prevista per gli altri
veicoli ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e
limitazioni previsti negli articoli 6 e 7 (art. 185 c.d.s.);
. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con direttiva prot. n. 0031543 del
02.04.2007, recepita dall’A.N.C.I., dall’U.P.I. e dal Ministero dell’Interno con
circolare prot. 0000277 del 14.01.2008 trasmessa a tutti gli Uffici Territoriali del
Governo, ha sancito che «Ai sensi dell’articolo 185 del codice della strada non si può
escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del codice della
strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che
sono anch’esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi
sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in
modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza
subire discriminazione» precisando che «È indubbio che un comune possiede il diritto/dovere
di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze, per
essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell’art. 185 del CdS il quale
stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo
comma in base al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio,
attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote…”. Pertanto nel
caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi
propri e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, un eventuale
azione sanzionatoria appare decisamente illegittima» (allegati 2-3);
. l’art. 15, co. 1, lett. f) e f-bis) codice della strada punisce chiunque depositi rifiuti o
materie di qualsiasi specie, o imbratti comunque la strada e le sue pertinenze;
. l’eventuale presenza di aree attrezzate, non implica per ciò necessariamente
l’obbligo per un utente della strada in autocaravan di sostare in tali aree. E
parimenti, l’inesistenza di aree attrezzate non può precludere la sosta delle
autocaravan nel rispetto del codice della strada. Non esiste, infatti, nessuna norma
del codice della strada che obblighi un’autocaravan a sostare in un campeggio o in
un’area attrezzata di cui all’art. 7 comma 1 lett h) c.d.s.
. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con direttiva prot. n. 0000381
del 28.01.2011 sulla predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della
circolazione stradale, ha chiarito che «i provvedimenti per la regolamentazione della
circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli
articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art.
5, comma 3, c.d.s.). L’art. 5, comma 3, c.d.s. costituisce una specifica e concreta applicazione
del principio generale dell’attività amministrativa sancito dall’art. 3 legge n. 241/1990 [...]
Ciò premesso, per regolamentare la circolazione stradale, gli enti proprietari devono indicare i
presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano l’emanazione delle ordinanze (artt.
6 e 7 c.d.s.) in relazione alle risultanze dell’istruttoria mettendo in evidenza il nesso causale
che deve intercorrere tra le esigenze di carattere generale (previste dagli artt. 6 e 7) e il
provvedimento in concreto adottato. Con particolare riferimento all’indicazione dei
presupposti di fatto e alle risultanze dell’istruttoria, si è avuto modo di accertare che gli enti
proprietari delle strade spesso motivano le ordinanze attraverso il generico richiamo alle
«esigenze della circolazione» oppure alle «caratteristiche delle strade». Tali indicazioni, anche
alla luce delle disposizioni normative richiamate, non integrano la motivazione
dell’ordinanza bensì costituiscono una mera riproposizione di quanto enunciato nell’art. 6
Codice della Strada. Analogamente, non è sufficiente richiamare sic et simpliciter esigenze di
«sicurezza» stradale o delle persone ovvero esigenze di «fluidità della circolazione» in quanto
si tratta di principi ed obbiettivi previsti dall’art. 1 Codice della Strada cui ogni ordinanza
di regolamentazione della circolazione deve ispirarsi. Viceversa, l’art. 5 comma 3, c.d.s.
attraverso l’espressione «ordinanze motivate» richiede che l’ente proprietario comprovi la
sussistenza delle esigenze e dei presupposti (già previsti a livello normativo) attraverso
documenti o analisi tecniche che attestino e confermino indiscutibilmente la sussistenza delle
ragioni che sono alla base del provvedimento adottato. In mancanza l’ordinanza di
regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o
eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria»
(allegato 4).
. l’espressione “occupazione continuativa” è equivoca oltre che difficilmente
accertabile;
. dalla formulazione dell’ordine sembrerebbe che l’ordinanza n 364/2012
consenta l’occupazione della sede stradale quando non è connotata in termini
di bivacco, abituale dimora e domicilio, in contrasto con l’art. 20 del codice
della strada;
Tutto ciò premesso e considerato, l’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti, al fine di evitare equivoci nell’interpretazione e applicazione
dell’ordinanza n. 364/2012, con conseguenti contenziosi e oneri per gli utenti della
strada e la P.A.,
CHIEDE
che il Sindaco di Giulianova e il Dirigente l’Area III, vogliano:
. modificare la parte motiva dell’ordinanza n. 364/2012 eliminando ogni
riferimento al parcheggio, alla sosta nonché a “camper e roulottes”.
. modificare il dispositivo dell’ordinanza n. 364/2012 nei termini di seguito
suggeriti: “in tutto il territorio comunale di Giulianova, pubblico o privato aperto al pubblico,
è vietato il campeggio, il bivacco e l’accampamento, mediante l’utilizzo di tende, coperture e
costruzioni varie, la presenza di sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti,
attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l’ausilio di veicoli che occupano lo spazio
esterno alla loro sagoma”.
Si confida che la S.V. accolga la richiesta formulata, assicurando che le attività
di accertamento e sanzionatorie siano giustamente dirette solo a coloro che, in
violazione di legge, campeggino occupando indebitamente aree pubbliche e
private non destinate a tale scopo. Considerato che l’ordinanza è suscettibile di
essere impugnata nelle competenti sedi, al fine di evitare la proposizione
dell’impugnativa si resta in attesa di un urgente riscontro, che dovrà pervenire alla
scrivente Associazione, entro e non oltre il 27 luglio 2012.
In attesa di un cortese riscontro in merito, si inviano i più cordiali saluti.
Firenze, 13 luglio 2012
Cocolo_firma_1
Il Presidente
Isabella Cocolo
Allegati:
1. Ordinanza del Comune di Giulianova n. 364 del 10.07.2012.
2. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, direttiva prot. 0031543 del 02.04.2007.
3. Ministero dell’Interno, circolare prot. 0000277 del 14.01.2008.
4. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, direttiva prot. 0000381 del 28.01.2011.

Firenze, 13 luglio 2012

Fax Spett. Comune di Giulianova
anticipato tramite P.E.C. protocollogenerale@comunedigiulianova.it
Fax 085 8021268

Email Spett. Comune di Giulianova
c.a. Sindaco Avv. Francesco Mastromauro
f.mastromauro@comune.giulianova.te.it

Spett. Comune di Giulianova
c.a. Dirigente Area III Avv. Andrea Sisino
a.sisino@comune.giulianova.te.it

E per conoscenza Egr. Direttore della Divisione II
via P.E.C. Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Dipartimento per i trasporti, la navigazione
E i sistemi informativi e statistici
Ministero Infrastrutture e Trasporti
via Giuseppe Caraci 36
00157 Roma
dg.ss@pec.mit.gov.it

Oggetto: Istanza per la modifica dell’ordinanza n. 364 del 10 luglio 2012.

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in via San Niccolò 21, in persona del suo Presidente, quale associazione che tutela gli interessi diffusi degli utenti della strada, in particolare delle famiglie in autocaravan, su segnalazione di propri associati e al fine di evitare contenziosi con oneri per gli utenti della strada e la Pubblica Amministrazione,
PREMESSO CHE
. con ordinanza n. 364 del 10 luglio 2012 il Comune di Giulianova vietava “nelle aree pubbliche della città in cui il Codice della Strada consente il parcheggio e la sosta dei veicoli…l’occupazione continuativa da parte di camper, furgoni, roulottes e autoveicoli in genere se ed in quanto, tale continuità, sia connotata in termini di bivacco, abituale dimora, se non anche domicilio” (allegato 1);

. il divieto risulta istituito perché numerose aree pubbliche della città sarebbero occupate da “camper, furgoni e roulottes nonché autoveicoli in genere utilizzati come luogo di bivacco, dimora, e financo domicilio”. Tale circostanza compromette le condizioni igienico-sanitarie, la sicurezza urbana e il sicuro vivere civile;

. i comportamenti integranti “bivacco, dimora e financo domicilio” possono realizzarsi a prescindere dall’utilizzo di un veicolo. Pertanto il riferimento a “camper, furgoni, roulottes nonché autoveicoli in genere” oltre a contenere termini non contemplati dal codice della strada (camper, roulottes) appare inconferente. Si sottolinea l’erroneo accostamento dei suddetti comportamenti al termine camper (rectius, autocaravan);

. l’ordinanza n. 364/2012 fa riferimento ad aree private destinabili alla sosta di “roulottes ed analoghi autoveicoli”;

. tra le fonti normative non è richiamato il codice della strada. Nondimeno, il riferimento al D.Lgs. 285/1992 e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione appare imprescindibile giacché nel testo dell’ordinanza si fa riferimento al parcheggio, alla sosta e all’occupazione della sede stradale, nonché all’utilizzo improprio delle aree pubbliche tale da limitarne la corretta fruibilità ai sensi del codice della strada;

CONSIDERATO CHE
. dal complessivo tenore del provvedimento l’intento dell’amministrazione appare quello di vietare le condotte integranti “bivacco, dimora, e financo domicilio”: in sostanza attività che evocano l’azione di campeggio e non la sosta;

. i concetti di sosta e campeggio devono essere tenuti distinti. In più, i comportamenti che integrano il campeggio, il bivacco possono essere compiuti a prescindere dall’eventuale utilizzo di un veicolo;

. ai sensi dell’art. 157 codice della strada la sosta è definita come “sospensione della marcia del veicolo, protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente”. La sosta, dunque, ha un significato univoco che non può confondersi con altre situazioni o attività;

. per quanto riguarda le autocaravan, l’art. 185 comma 2 codice della strada stabilisce che la mera sosta di un’autocaravan non costituisce campeggio né

attendamento e simili. Peraltro, il comma 6 del medesimo articolo punisce lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride al di fuori degli impianti di smaltimento igienico-sanitario;

. con legge n. 336/91 e successivo D.Lgs. 285/92 (codice della strada), il legislatore è intervenuto per evitare i contenziosi tra utenti in autocaravan ed enti proprietari delle strade con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni tra le quali la netta distinzione tra sosta e campeggio e l’applicazione, alle autocaravan, della stessa disciplina prevista per gli altri veicoli ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7 (art. 185 c.d.s.);

. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con direttiva prot. n. 0031543 del 02.04.2007, recepita dall’A.N.C.I., dall’U.P.I. e dal Ministero dell’Interno con circolare prot. 0000277 del 14.01.2008 trasmessa a tutti gli Uffici Territoriali del Governo, ha sancito che «Ai sensi dell’articolo 185 del codice della strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del codice della strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione» precisando che «È indubbio che un comune possiede il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell’art. 185 del CdS il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote…”. Pertanto nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, un eventuale azione sanzionatoria appare decisamente illegittima» (allegati 2-3);

. l’art. 15, co. 1, lett. f) e f-bis) codice della strada punisce chiunque depositi rifiuti o materie di qualsiasi specie, o imbratti comunque la strada e le sue pertinenze;

. l’eventuale presenza di aree attrezzate, non implica per ciò necessariamente l’obbligo per un utente della strada in autocaravan di sostare in tali aree. E parimenti, l’inesistenza di aree attrezzate non può precludere la sosta delle autocaravan nel rispetto del codice della strada. Non esiste, infatti, nessuna norma del codice della strada che obblighi un’autocaravan a sostare in un campeggio o in un’area attrezzata di cui all’art. 7 comma 1 lett h) c.d.s.

. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con direttiva prot. n. 0000381 del 28.01.2011 sulla predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale, ha chiarito che «i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5, comma 3, c.d.s.). L’art. 5, comma 3, c.d.s. costituisce una specifica e concreta applicazione del principio generale dell’attività amministrativa sancito dall’art. 3 legge n. 241/1990 [...] Ciò premesso, per regolamentare la circolazione stradale, gli enti proprietari devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano l’emanazione delle ordinanze (artt. 6 e 7 c.d.s.) in relazione alle risultanze dell’istruttoria mettendo in evidenza il nesso causale che deve intercorrere tra le esigenze di carattere generale (previste dagli artt. 6 e 7) e il provvedimento in concreto adottato. Con particolare riferimento all’indicazione dei presupposti di fatto e alle risultanze dell’istruttoria, si è avuto modo di accertare che gli enti proprietari delle strade spesso motivano le ordinanze attraverso il generico richiamo alle «esigenze della circolazione» oppure alle «caratteristiche delle strade». Tali indicazioni, anche alla luce delle disposizioni normative richiamate, non integrano la motivazione dell’ordinanza bensì costituiscono una mera riproposizione di quanto enunciato nell’art. 6 Codice della Strada. Analogamente, non è sufficiente richiamare sic et simpliciter esigenze di «sicurezza» stradale o delle persone ovvero esigenze di «fluidità della circolazione» in quanto si tratta di principi ed obbiettivi previsti dall’art. 1 Codice della Strada cui ogni ordinanza di regolamentazione della circolazione deve ispirarsi. Viceversa, l’art. 5 comma 3, c.d.s. attraverso l’espressione «ordinanze motivate» richiede che l’ente proprietario comprovi la sussistenza delle esigenze e dei presupposti (già previsti a livello normativo) attraverso documenti o analisi tecniche che attestino e confermino indiscutibilmente la sussistenza delle ragioni che sono alla base del provvedimento adottato. In mancanza l’ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria» (allegato 4).

. l’espressione “occupazione continuativa” è equivoca oltre che difficilmente accertabile; . dalla formulazione dell’ordine sembrerebbe che l’ordinanza n 364/2012 consenta l’occupazione della sede stradale quando non è connotata in termini di bivacco, abituale dimora e domicilio, in contrasto con l’art. 20 del codice della strada;

Tutto ciò premesso e considerato, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, al fine di evitare equivoci nell’interpretazione e applicazione dell’ordinanza n. 364/2012, con conseguenti contenziosi e oneri per gli utenti della strada e la P.A.,

CHIEDE
che il Sindaco di Giulianova e il Dirigente l’Area III, vogliano:

. modificare la parte motiva dell’ordinanza n. 364/2012 eliminando ogni riferimento al parcheggio, alla sosta nonché a “camper e roulottes”.

. modificare il dispositivo dell’ordinanza n. 364/2012 nei termini di seguito suggeriti: “in tutto il territorio comunale di Giulianova, pubblico o privato aperto al pubblico, è vietato il campeggio, il bivacco e l’accampamento, mediante l’utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, la presenza di sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l’ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma”.

Si confida che la S.V. accolga la richiesta formulata, assicurando che le attività di accertamento e sanzionatorie siano giustamente dirette solo a coloro che, in violazione di legge, campeggino occupando indebitamente aree pubbliche e private non destinate a tale scopo. Considerato che l’ordinanza è suscettibile di essere impugnata nelle competenti sedi, al fine di evitare la proposizione dell’impugnativa si resta in attesa di un urgente riscontro, che dovrà pervenire alla scrivente Associazione, entro e non oltre il 27 luglio 2012.

In attesa di un cortese riscontro in merito, si inviano i più cordiali saluti.
Firenze, 13 luglio 2012

Cocolo_firma_1Il Presidente
Isabella Cocolo

Allegati:
1. Ordinanza del Comune di Giulianova n. 364 del 10.07.2012. 2. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, direttiva prot. 0031543 del 02.04.2007. 3. Ministero dell’Interno, circolare prot. 0000277 del 14.01.2008. 4. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, direttiva prot. 0000381 del 28.01.2011.

Da: Segreteria ANCC [mailto:segreteria@coordinamentocamperisti.it]
Inviato: giovedì 12 luglio 2012 10:39
A: ………………….. yahoo.it
Oggetto: I: Giulianova / ordinanza n. 364-2012

Gentile Associato,

in risposta alla sua cortese segnalazione, si trasmette in allegato l’ordinanza n. 364 del 10 luglio 2012 con la quale il Comune di Giulianova ha vietato “nelle aree pubbliche della città in cui il Codice della Strada consente il parcheggio e la sosta dei veicoli …l’occupazione continuativa da parte di camper, furgoni, roulottes e autoveicoli in genere se ed in quanto, tale continuità, sia connotata in termini di bivacco, abituale dimora, se non anche domicilio”.

Dalla lettura complessiva del provvedimento, non risulterebbe vietata la sosta delle autocaravan. Tuttavia i termini impiegati sono particolarmente generici ed equivoci.

Pertanto, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti interverrà per chiedere una modifica dell’ordinanza.

A tal fine, la prego di trasmetterci via email all’indirizzo segreteria@coordinamentocamperisti.it

-          Carta di circolazione dell’autocaravan in fronte/retro

-          Documento d’identità in fronte/retro

-          Eventuali fotografie della segnaletica stradale installata, se in suo possesso.

Le ricordo che i costi delle azioni che saranno intraprese sono integralmente a carico dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

Sarà nostra cura tenerla informata in merito ai successivi sviluppi della vicenda.

Cordiali saluti

Pier Luigi Ciolli

Segreteria A.N.C.C.

_______________________________________________________________________________________________

—–Messaggio originale—–

Da: ……………………..

Inviato: mercoledì 11 luglio 2012 09:42

A: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

Oggetto: Ordinanza di divieto sosta camper -comune di Giulanova (TE)

Gentile responsabile e competente staff della Associazione Nazionale Coordinamento camperisti

sono un iscrito da vari anni alla Vostra  Preg.ma Associazione la presente nota per informarvi e nel contempo per chiedere un vostro autorevole intervento presso il Comune di Giulianova prov di Teramo.

siamo alle solite!!!, non sò per quale reale e celato motivo ma il sindaco del Comune suddetto ha firmato una ordinanza che sembrerebbe vietare l’utilizzo di tutti i parcheggi e comunque di tutte le aree pubbliche ai camper

al momento dispongo solo del comunicato stampa che allego alla presente, non appena sarò in possesso della ordinanza farò un seguito

chiedo un vostro interessamento e un vostro competente intervento a difesa dei miei interessi e di quelli di altri amici che con me condividono la passione del camper

autorizzo fin da ora l’utilizzo dei miei dati e delle mie missive

buon lavoro e cordiali saluti

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